sabato 24 novembre 2012

Marezzane: il TAR rifiuta il ricorso di Cementirossi contro la Soprintendenza


N. 01435/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00315/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 315 del 2012, proposto da:
Industria Cementi Giovanni Rossi S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Marco Sertorio, Franco Zambelli, con domicilio eletto presso Franco Zambelli in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22; 
contro
Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali, Soprintendenza Per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo, Vicenza, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliata in Venezia, San Marco, 63; Regione Veneto; 
per l'annullamento
del parere negativo della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza in data 16/12/2011 prot. n. 34696 ad oggetto: "Marano di Valpolicella (VR) progetto di coltivazione mineraria Cantiere di Marezzane e rinnovo concessione mineraria . parere vincolante ai sensi dell'art. 146 comma 5 del d.lgs. 22/1/2004, n. 42 e s.m.i. recante il codice dei beni culturali e del paesaggio. rif. prot. n. 4920391 del 24/10/2011. ditta: Industria cementi Giovanni Rossi s.p.a.". con il favore delle spese di giudizio e degli onorari.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali e di Soprintendenza Per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo, Vicenza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2012 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori Zambelli per la parte ricorrente e Botta per le Amm.ni statali.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
La ricorrente Industria Cementi Rossi S.p.a. è concessionaria della Miniera n. 277 “Monte Noroni”, giusta concessione di cui al Decreto Ministeriale del 28.2.1994.
La concessione ha ottenuto con Decreto del Distretto Minerario di Padova n. 28/99 il rinnovo per 25 anni, sino alla data del 28.4.2025: in tale occasione è stata disposta la riduzione dell’area in concessione, da 590 ettari a 406 ettari.
In base a quanto stabilito nel Decreto di rinnovo della concessione, così come risultante a seguito della Conferenza di Servizi del 21.9.1999 a tal fine convocata, la coltivazione della miniera sarebbe stata articolata in quattro fasi:
prima fase: cantieri Santoccio, Ziviana, Gazzo, Monte Cornal e pianoro ad Ovest, cantiere Giarole-Salto;
seconda fase: cantiere Barbiaghe;
terza fase: cantiere Giarole-Salto;
quarta fase: cantiere Marezzane.
Le suddette fasi sono state ricondotte nell’ambito di tre lotti, di cui il primo comprendente la prima e seconda fase, il secondo la terza fase ed infine il terzo lotto riferito alla quarta fase.
Con riguardo al terzo lotto era stata peraltro anticipata la necessità di subordinare la coltivazione mineraria alla presentazione ed approvazione di uno specifico progetto esecutivo (così testualmente nella scheda allegata al parere reso dalla Regione Veneto in data 24.11.2011, che richiama quanto stabilito in sede di Conferenza di Servizi).
L’intervento di cui è causa riguarda l’apertura di un cantiere per l’estrazione mineraria di marna da cemento, denominato “Marezzane” ed è localizzato in Provincia di Verona, nel Comune di Marano di Valpolicella.
Ottenuto dalla Regione il parere favorevole relativamente alla VIA (n. 295/2010), il progetto di escavazione è stato trasmesso alla competente Soprintendenza per l’espressione del parere di compatibilità ai sensi dell’art. 146 D.lgs. n. 42/2004.
Preceduto dalla comunicazione di motivi ostativi ex art. 10-bis L. n. 241/90, in esito alla quale la società ricorrente ha provveduto ad esporre le proprie osservazioni, interveniva tuttavia, in data 16 novembre 2011, il parere negativo espresso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Regionale per i Beni Paesaggistici del Veneto, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Verona, Vicenza e Rovigo.
Atteso il carattere vincolante del parere sfavorevole così espresso e quindi l’immediata lesività dello stesso, la società istante ha quindi proposto il gravame in oggetto, lamentando sotto diversi ed articolati profili il difetto di motivazione e la carenza di istruttoria, la violazione dell’art. 146 del D.lgs. n. 42/2004, l’eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità ed irrazionalità, omessa valutazione di carattere tecnico in applicazione delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 12 dicembre 1995, travisamento dei fatti, contraddittorietà con precedenti manifestazioni di volontà dell’Ente preposto alla tutela del vincolo.
Tutta l’impostazione difensiva che sorregge la richiesta di annullamento del parere sfavorevole all’attuazione del progetto di escavazione del Cantiere Marezzane, è rivolta a dimostrare l’illegittimità ed insufficienza delle motivazioni addotte a sostegno del diniego opposto da parte dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo gravante sulle aree interessate dalla miniera, in primo luogo evidenziando l’insufficienza dell’istruttoria compiuta, nonostante sia stata dichiarata l’effettuazione di sopralluoghi, non essendo stata data compiuta risposta alle articolate osservazioni formulate dalla ricorrente in sede di risposta alla comunicazione dei motivi ostativi, ma soprattutto in considerazione della mancata effettuazione della necessaria valutazione comparativa tra l’interesse alla tutela del paesaggio e l’interesse allo sfruttamento economico del giacimento di cava.
Ciò in modo particolare tenuto conto della rilevanza nell’ambito della sequenza procedimentale del parere espresso dalla Soprintendenza, idoneo a condizionare l’esito della richiesta di avvio delle operazioni di escavazione, parere che nella fattispecie non ha effettuato alcuna comparazione, limitandosi a richiamare, in termini aprioristici, la preminenza dell’interesse alla tutela paesaggistica, senza neppure considerare la possibilità di individuare le necessarie prescrizioni da imporre alla richiedente al fine di rendere compatibile l’intervento con il vincolo di tutela.
Per altro verso, parte istante evidenzia la carenza ed insufficienza dell’istruttoria compiuta dalla Soprintendenza, la quale non ha tenuto conto della presenza nelle aree circostanti di altre attività di cava, di per sé meno pregevoli quanto a materiali rispetto a quelle oggetto del progetto di escavazione mineraria, nonché del fatto che l’intera operazione relativa alla miniera “Monte Noroni” è già stata eseguita per più della metà della sua estensione e che la durata della concessione mineraria risulta definita sino al 2025.
Il che testimonia come non sia stata data adeguata rilevanza allo stato di sfruttamento del territorio, che comunque prevede il progressivo recupero e riattamento dello stesso.
Detta carenza risulta maggiormente evidente, soprattutto sotto il profilo motivazionale, per la mancata corrispondenza delle valutazioni operate dalla Soprintendenza ai criteri guida dettati dal D.P.C.M. 12.12.1995, i quali, se correttamente utilizzati, avrebbero permesso di operare una valutazione adeguata circa il livello di pregio del paesaggio interessato dall’attività di escavazione mineraria.
Infine, sotto altro profilo, il parere impugnato non ha dato alcuna contezza circa le ragioni per le quali ha inteso discostarsi dalle valutazioni espresse dalla Regione, quale ente procedente, né del contrasto con la posizione favorevole manifestata in sede di Conferenza di Servizi, nell’ambito della quale era stato espresso il parere favorevole al rinnovo della concessione mineraria sino al 2025.
Si è costituito in giudizio il Ministero intimato, la cui difesa ha svolto le proprie controdeduzioni, evidenziando la correttezza ed esaustività del parere, sottolineando come per quanto riguarda il terzo lotto, comprendente lo sfruttamento del cantiere Marezzane, in conferenza di Servizi fossero state già anticipate talune criticità, tanto da richiedere a tale specifico riguardo la preventiva presentazione da parte della ricorrente e la successiva approvazione da parte delle autorità competenti di una documentazione maggiormente dettagliata di livello esecutivo, che evidenziasse i profili di rilievo architettonico e storico artistico dell’ambito, tenendo conto della situazione attuale del territorio ed in prospettiva dell’assetto finale.
Quanto al merito delle considerazioni espresse nel parere della Soprintendenza, la difesa erariale ha ribadito l’esaustività delle stesse, essendo stata operata la giusta comparazione fra gli interessi contrapposti, dando risposta alle osservazioni formulate dalla società richiedente, concludendo, dopo attenta istruttoria, in termini sfavorevoli alla richiesta di escavazione.
Precisate le rispettive conclusioni da parte dei rispettivi procuratori, all’udienza del 7 novembre 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Come già anticipato nell’esposizione in fatto, la controversia sottoposta all’esame del Collegio investe il parere sfavorevole espresso, nell’ambito di propria competenza ai sensi dell’art. 146, comma 5 D.lgs. n. 42/2004, dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Verona, Vicenza e Rovigo, con riguardo al giudizio di compatibilità paesaggistica del progetto di coltivazione mineraria Cantiere Marezzane.
Il progetto si inserisce nell’ambito di un intervento di escavazione mineraria articolato in diverse fasi, come sopra descritte, che giunge ora all’ultima fase, compresa nell’ambito del terzo lotto interventi.
Va in primo luogo dato atto - così come evidenziato dalla difesa erariale e confermato dalla stessa documentazione in atti, nella specie dal parere di compatibilità espresso dalla Regione nell’ottobre del 2011 e prima ancora dai verbali della Conferenza di Servizi tenutasi nel 1998/1999 con riferimento a tutto l’intervento complessivamente considerato, quindi anche con riguardo alle altre fasi dello stesso - che proprio con riguardo allo sfruttamento della miniera di Marezzane, di particolare interesse per la ricorrente, fossero state espresse molteplici perplessità, tanto da giustificare eventuali modifiche progettuali.
Il che ha portato non solo alla riduzione dell’estensione della superficie sfruttabile (da 590 a 406 ettari), ma soprattutto è stata posta una serie di condizioni proprio relativamente allo svolgimento di ogni attività mineraria in località Marezzane, subordinandola “…alla presentazione e approvazione da parte degli enti competenti di una documentazione maggiormente dettagliata di livello esecutivo e riferita anche agli elementi di interesse architettonico e storico artistico in grado di dar conto sia dell’attuale situazione del territorio, sia quella relativa all’assetto finale”.
Detti elementi consentono di escludere sin d’ora la contestata contraddittorietà del comportamento della Soprintendenza, la quale già in tale sede aveva evidenziato il carattere peculiare e meritevole di particolare attenzione, sotto il profilo della tutela dei vincoli esistenti sull’area, dell’intervento progettato dalla ricorrente.
Al contempo, proprio in considerazione della particolare rilevanza assegnata al ruolo della Soprintendenza nell’ambito del procedimento de quo – tale da implicare l’inibizione dei lavori, trattandosi di parere negativo vincolante per l’amministrazione procedente – non può essere negata la rilevanza e preminenza di tale valutazione, anche rispetto alle valutazioni operate dalla Regione, tenuto conto dell’importanza dei diversi vincoli gravanti sull’area interessata, così come ricordati dalla difesa del Ministero nelle premesse della propria memoria di costituzione.
Esaminando quindi gli ulteriori profili di censura dedotti in ricorso, va in primo luogo valutato il denunciato difetto di motivazione, soprattutto con riguardo alla mancanza di ogni valutazione comparativa degli interessi facenti capo alla richiedente, tenuto conto dell’affidamento nella stessa consolidatosi dall’avvenuta realizzazione di gran parte delle opere di sfruttamento minerario, destinato a protrarsi per altri 15 anni, dopo che lo sfruttamento è stato comunque effettuato da 35 anni, con utilizzazione del 54% del materiale estraibile.
In modo particolare con i primi motivi di ricorso parte istante - invocando a sostegno delle proprie tesi alcune pronunce giurisprudenziali nelle quali era stato operato un confronto fra gli interessi alla tutela ambientale e paesaggistica e quelli di altra natura, eminentemente economica, ma anche orientati alla tutela di altri e diversi, ma non meno rilevanti interessi di carattere pubblico (trattavasi della realizzazione di impianti di produzione di energia eolica) - rileva come la Soprintendenza non abbia in alcun modo operato la necessaria comparazione fra i vari interessi coinvolti nella realizzazione del progetto presentato, essendosi limitata a privilegiare, aprioristicamente, la necessità di tutelare il profilo ambientale, paesaggistico e storico-artistico dell’ambito considerato.
Al riguardo, infatti, la Soprintendenza, pur a fronte delle sollecitazioni proposte dall’interessata in sede di osservazioni (ove è stata sottolineata la rilevanza economica dell’intervento, anche in ragione del fatto che trattasi di un progetto che viene a completare l’attività di sfruttamento minerario di un ambito più vasto, già ampiamente utilizzato e per il quale erano comunque previste opere di mitigazione e ricomposizione), ha disatteso tali profili, ribadendo come detti aspetti esulassero dall’ambito della propria valutazione, investendo altri interessi recessivi rispetto a quello della tutela paesaggistico-ambientale.
Orbene, il Collegio non ignora gli orientamenti ricordati da parte ricorrente, tuttavia non si ritiene che detti precedenti possano essere invocati nel caso di specie.
In tali occasioni, infatti, la comparazione è stata fatta non solo con riguardo alla presenza di interessi di carattere economico, necessariamente connessi alla realizzazione degli impianti di sfruttamento dell’energia eolica, ma soprattutto con riguardo alla comparazione tra gli interessi di natura ambientale e di tutela del paesaggio con quelli, di altrettanto valore generale, della ricerca e sfruttamento di energie alternative.
Ebbene, non è necessario spendere molte parole per evidenziare come gli interessi posti a confronto in tale occasione fossero di natura diversa e certamente riconducibili, al pari della tutela paesaggistico-ambientale, ad interessi di carattere sovra individuale, quali sono quelli della individuazione e sfruttamento di nuove risorse energetiche.
Non si trattava, quindi, nelle ipotesi invocate dalla difesa ricorrente a sostegno delle proprie tesi, di una comparazione effettuata tra opposti interessi, quello pubblico e generale alla tutela del paesaggio e quello privato, quale è quello di specie, facente capo alla ricorrente e mirante alla prosecuzione di un’attività imprenditoriale che aveva individuato proprio nello sfruttamento di una determinata area mineraria la ragione essenziale delle risorse investite.
Certamente anche in tali sedi saranno stati presi in considerazione tali profili, di carattere eminentemente economico, ma è altrettanto evidente che la ritenuta prevalenza, in tali casi, dell’interesse alla realizzazione degli impianti di produzione dell’energia eolica su quello di tutela del paesaggio, fosse sostenuto da ben più pregnanti considerazioni, investenti molteplici e coesisitenti profili di pubblico interesse.
Ciò non è ravvisabile nel caso di specie, atteso che – lo si ripete – trattasi di comparare il vincolo di tutela, alla cui cura è preposta la Soprintendenza e che assurge a dignità costituzionale (art. 9 Cost.), con quello, pur comunque rilevante, ma non equiparabile, al completamento dell’attività estrattiva in tutti gli ambiti ex ante considerati dal soggetto proponente.
Allo stesso tempo e per le medesime ragioni, non può essere assunto quale elemento di rilevanza e preminenza la circostanza per cui risulta già ampiamente sfruttato l’ambito complessivamente interessato dagli interventi ed il tempo che ancora resta per l’esaurimento della concessione.
Non può infatti essere pretermesso l’interesse alla tutela di una porzione dell’ambito dotata di particolari elementi di interesse (come evidenziati dalla Soprintendenza nella propria relazione), dal solo fatto che oramai la restante parte dell’ambito è stata sfruttata e compromessa, sebbene con interventi di ricomposizione e mitigazione, in quanto certamente questa non può rappresentare una ragione valida e sufficiente per ignorare il pregio dell’area interessata e la necessità di assicurare che la stessa non venga pregiudicata, solo per il fatto che ormai altri interventi sono stati portati a termine nelle aree vicine.
Come ricordato in precedenza, proprio l’ambito qui considerato (Marezzane) ha sempre assunto una particolare valenza e rilevanza, sotto il profilo della tutela, nell’ambito del procedimento di autorizzazione allo sfruttamento minerario, tanto da giustificare la necessità di predisporre una progettazione esecutiva di maggior dettaglio.
Lungi, pertanto, da voler entrare nel merito delle valutazioni espresse al riguardo dalla Soprintendenza, che gode in materia, soprattutto a seguito della nuova formulazione dell’art. 146, di poteri di valutazione tecnico discrezionale, peraltro non censurabili, a pena di inammissibilità, da parte ricorrente, il giudizio espresso al riguardo dall’organo del Ministero appare immune dai vizi denunciati sotto tale profilo.
Altrettanto infondate appaiono le ulteriori censure circa il difetto di istruttoria, la mancata ponderazione dello stato di fatto in rapporto all’applicazione dei criteri di cui al D.P.C.M. 12.12.1995 ed alla mancata risposta alle argomentazioni dedotte dalla ricorrente in sede di osservazioni conseguenti alla comunicazione dei motivi ostativi.
Esaminando, infatti, sia le anticipazioni dei motivi ostativi al rilascio di un parere favorevole che le conclusioni poi rese in sede di redazione del parere definitivo, non è possibile rilevare la carenza denunciata da parte istante, avendo la Soprintendenza provveduto ad esaminare ogni profilo dell’intervento in rapporto all’area da preservare, così come alla stessa deputato.
Appare senza alcun dubbio come la Soprintendenza abbia acquisito una visione completa ed esaustiva della situazione dell’ambito tutelato e soprattutto delle ripercussioni che la realizzazione del progetto relativo al Cantiere Marezzane avrebbe avuto sullo stesso.
A tale riguardo è stato infatti evidenziato come gli interventi previsti, implicanti escavazione, splateamento, la creazione di una nuova e consistente viabilità, percepibile da più coni visuali, avrebbero determinato una compromissione di un contesto paesaggistico ed ambientale di altissimo pregio, comportando, se attuati, una irreversibile trasformazione dell’ambito collinare e pedemontano.
Evidenziando come la prosecuzione degli interventi avrebbe dato luogo a diffuse opere di sbancamento e di modifica altimetrica, incidendo così in misura rilevante sull’andamento collinare, non recuperabile neppure attraverso gli interventi di risistemazione previsti, la Soprintendenza ha quindi concluso, in termini non censurabili per illogicità o contraddittorietà o ancor più per travisamento dei fatti o disparità di trattamento, per l’insostenibilità di un intervento ulteriore a completamento ed esaurimento di quanto già realizzato negli altri cantieri.
Vale la pena di riportare al riguardo un passo delle considerazioni svolte dalla Soprintendenza in occasione della nota del 6.12.2011, di comunicazione ex art. 10-bis, proprio al fine di ribadire l’attenzione con la quale la stessa, sulla base della conoscenza dello stato dei luoghi e del loro pregio, ha espresso le proprie conclusioni.
Sottolinea infatti la Soprintendenza (pag. 5/7) che “L’ambito di intervento mostra un alto livello di vulnerabilità e fragilità, cioè condizioni di facile alterazioni e distruzione di caratteri connotativi a causa della sua attuale integrità; ciò si evince chiaramente ed inequivocabilmente dai fotoinserimenti contenuti nel progetto, realizzati dai molteplici ed accessibili punti di intervisibilità, sia ravvicinati che a distanza, idonei a valutare realisticamente gli impianti prodotti, e che rappresentano adeguatamente le modifiche permanenti e negative all’assetto percettivo che verranno a prodursi, consentendo di valutare appieno gli impatti negativi che l’intervento produrrà nel contesto ancora integro sotto il profilo morfologico, paesaggistico e naturalistico, attraverso la sottrazione di una così consistente zona collinare, che attualmente si inserisce nella sequenza dei rilievi e vallette che caratterizzano la zona vasta nella quale Marezzane è situata”.
Tale breve estratto delle osservazioni formulate in ambito procedimentale dalla Soprintendenza consentono di confutare la denunciata carenza di istruttoria, atteso che, come confermato dagli ulteriori dati di rilevazione e indagine contenuti negli atti richiamati (acquisiti proprio a seguito di richieste di chiarimenti ed integrazioni rivolte alla ricorrente nel corso del procedimento), risulta evidente come, al di là della denunciata assenza di prova dell’avvenuta effettuazione di sopralluoghi (circostanza peraltro contestata dalla resistente), sia comunque riscontrabile l’oggettiva conoscenza da parte dell’organo consultivo della reale situazione dei luoghi e delle implicazioni che l’esecuzione del progetto avrebbe avuto sugli stessi in rapporto al vincolo di tutela da salvaguardare.
Quanto alla previsione di interventi di ricomposizione e recupero ambientale, è dato rilevare come la Soprintendenza abbia operato una specifica ponderazione al riguardo, confrontando quanto già effettuato per altri cantieri, concludendo nel senso che una analoga rimodellazione e ricomposizione ambientale non sarebbe risultata sufficiente a giustificare un intervento estrattivo di considerevole portata, il quale avrebbe in ogni caso dato luogo ad una modifica morfologica non recuperabile e quindi non accettabile del sito (abbassamento di oltre 70 metri della sommità collinare).
Per altro verso, va sottolineato, a confutazione della dedotta contraddittorietà, come sia stato espressamente disatteso, in quanto non condivisibile, il parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica formulato dalla Regione Veneto (v. punto 3, pag. 6/7 della nota ex art. 10-bis e punto C) Ad.3 pg.10, del provvedimento impugnato, pag. 3/4).
Per quanto riguarda poi la rilevanza attribuita alla presenza di siti archeologici o agli effetti che gli interventi programmati potrebbero avere su altri siti di interesse (v. “giasara”), se ancora una volta tali riferimenti sono la prova dell’avvenuta istruttoria e conoscenza di tutto il contesto, anche esterno al perimetro di intervento, va sottolineato come la Soprintendenza abbia ribadito che tali aspetti sono stati richiamati nella nota precedentemente inviata alla ricorrente unicamente al fine di descrivere ed inquadrare l’ambito territoriale, senza che gli stessi abbiano avuto una diretta influenza sulle conclusioni finali cui la stessa è giunta.
In termini più generali, con riferimento alla mancata osservanza dei criteri di indagine dettati dal D.P.C.M. 12.12.1995, non appare condivisibile la censura dedotta al riguardo, proprio in considerazione dei contenuti delle risposte fornite dalla Soprintendenza alle osservazioni formulate dalla ricorrente e trasfuse nella motivazione del provvedimento impugnato.
Pur dando quindi atto della complessità ed esaustività della relazione (prof. Campeol) da presentata dalla ricorrente al fine di evidenziare i vari profili di indagine, secondo lo schema indicato nel D.P.C.M., non è dato rilevare nel parere formulato dalla Soprintendenza alcuna carenza o omissione dei diversi profili da considerare.
In conclusione, per tutte le considerazioni si qui espresse, non ravvisandosi i molteplici profili di illegittimità denunciati, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nell’ammontare indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite a favore dell’amministrazione resistente, le quali sono liquidate nella somma complessiva di € 1.500,00 (millecinquecento/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Amedeo Urbano, Presidente
Alessandra Farina, Consigliere, Estensore
Giovanni Ricchiuto, Referendario




L'ESTENSOREIL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/11/2012
IL SEGRETARIO

giovedì 22 novembre 2012

Inquinamento, aria peggiore e i bambini sono i più colpiti


FUMANE. Presentati i primi dati dell´indagine epidemiologica sulla popolazione, confrontata con quella di Mezzane. Marcon: «Dato più rilevante: le irritazioni agli occhi Ma c´è correlazione tra aumento di Pm10 e assenze scolastiche, e i ricoveri ospedalieri sono maggiori»

L'Arena giovedì 22 novembre 2012

Sono stati presentati al pubblico i primi risultati parziali dell´indagine epidemiologica sulla salute respiratoria della popolazione residente a Fumane, dove sono presenti attività industriali che producono inquinamento atmosferico. Come comune di controllo e raffronto è stato scelto quello di Mezzane di Sotto, che ha caratteristiche simili a Fumane sia dal punto di vista geografico, che demografico ed economico, senza però la presenza di attività industriali come Cementirossi e Exide.
Gli indicatori sanitari si riferiscono al decennio 1999 – 2009 e in questa prima fase riguardano i bambini. A condurre l´indagine, richiesta dalla precedente amministrazione Frapporti, nel 2009, per valutare i rischi per la salute della popolazione, preoccupata soprattutto dalle emissioni della cementeria, è stata la sezione di Epidemiologia e Statistica medica, Dipartimento di Sanità pubblica e medicina di comunità dell´Università di Verona, diretta dal professor Roberto De Marco, affiancato da Alessandro Marcon, che si è avvalso nel «tavolo di lavoro» del contributo dell´Arpav, con Francesca Predicatori, delle Ulss 20 di Verona e 22 di Bussolengo, con Massimo Valsecchi, Stefano Blengio e Silvana Manservisi, nonché dei medici di base, Guglielmo Frapporti di Fumane e Luca Dalle Carbonare di Mezzane.
L´indagine non è conclusa, e si prevede di ultimarla nel 2013 con l´analisi sugli ossidi di azoto (Nox) e sullo stato di salute degli adulti, che dovranno rispondere con un questionario postale.
«L´attenzione dell´indagine si è centrata sul confronto tra la mortalità nei due comuni e tra la prevalenza dei sintomi respiratori e irritativi in base a un questionario sottoposto ai bambini in età scolare dai 3 ai 14 anni», ha detto De Marco. «Inoltre si è valutato il tasso di assenza scolastica dal 2007 al 2010, in base ai livelli giornalieri di inquinamento e ai picchi di Pm10 (forniti dall´Arpav). Infine si è effettuato un confronto tra i tassi di ospedalizzazione e consumo di farmaci (dati forniti dalle Ulss)».
«Per quanto riguarda la mortalità nei due comuni non si notano grosse differenze», ha spiegato Alessandro Marcon, che ha utilizzato slides e grafici per spiegare i risultati.

«Il dato più rilevante riguardante il confronto tra i bambini è che quelli di Fumane lamentano irritazione agli occhi. C´è inoltre una netta correlazione tra aumento del particolato Pm10 e le assenze scolastiche, che aumentano a loro volta nei giorni immediatamente successivi. Anche per quanto riguarda i ricoveri, lo studio ha mostrato che i ricoveri e i rischi ospedalieri sono maggiori per gli abitanti di Fumane, rispetto a quelli di Mezzane per tutte le diagnosi e per tutti i tumori, per le malattie del sistema cardiocircolatorio e dell´apparato respiratorio, per aborto e complicazioni della gravidanza».

«L´analisi del consumo di farmaci», ha concluso Marcon, «ha confermato l´eccesso di malattie del sistema cardiocircolatorio e un maggior consumo di farmaci per malattie ostruttive delle vie aeree e per allergie a Fumane capoluogo rispetto a Mezzane. Le differenze tra i due comuni oscillano tra il 15 e il 70 per cento a sfavore di Fumane e i dati si evidenziano nelle frazioni fumanesi».
«I dati sono generali e non scendono in dettagli, quindi vanno presi con prudenza e prima di poter trarre delle conclusioni, bisogna attendere la conclusione dell´indagine», ha aggiunto De Marco.
Tra gli interventi del pubblico, quello del medico Guglielmo Frapporti, che ha ringraziato per questo studio che fa luce sulla situazione e suggerisce «la necessità di fare un raffronto con i comuni limitrofi di San Pietro in Cariano e Marano, dati i venti che spostano le particelle inquinanti». Giovanni Beghini ha sottolineato che «tra i dati dei bambini si registra una percentuale superiore di asma e riniti, stati infiammatori delle vie respiratorie a Fumane e maggiori ricoveri per cancro. L´inquinamento produce malattia, indipendentemente dal superamento dei limiti di legge». L´indagine si può trovare nel sito biometria.univr.it/fumanestudy/reports.html.

Giancarla Gallo

martedì 20 novembre 2012

Impianto a biomasse a San Pietro In Cariano?



Bur n. 95 del 20 novembre 2012


Materia: Energia e industria
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2231 del 06 novembre 2012
Ditta "Svicat Energy S.r.l." - Autorizzazione unica alla costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a fonte rinnovabile del tipo olio vegetale con potenza elettrica pari a 840 kW e potenza termica nominale di circa 2 MW, da realizzarsi nel Comune di San Pietro in Cariano (VR). D.Lgs 387/2003; D.Lgs 152/2006.
Note per la trasparenza:
Autorizzazione ad installare ed esercire un impianto per la produzione di energia elettrica e termica attraverso la combustione di fonti rinnovabili.

L
'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.
La società "SVICAT ENERGY S.r.l." con sede legale in via Caduti di Sabbiuno 1, Anzola dell'Emilia (BO), in data 21.02.2011 ha presentato istanza, ai sensi del D.Lgs 387/2003, alla Regione del Veneto per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a fonte rinnovabile.
L'impianto utilizzerà come combustibile olio vegetale grezzo di varia provenienza quale olio di girasole, di colza o simili e verrà realizzato in via dell'Artigianato, nella zona industriale del comune di San Pietro in Cariano (VR). Lo stesso sarà costituito da due motori endotermici a ciclo diesel con potenza termica nominale complessiva di 2002 kW accoppiati a generatori per la produzione complessiva di 840 kWe che sarà ceduta totalmente in rete.
Giova ricordare che la legge regionale 13 aprile 2001 n. 11, all'art. 42 comma 2 bis, ha stabilito che è di competenza regionale il rilascio dell'autorizzazione all'installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica inferiori a 300 MW.
Le emissioni dell'impianto di cui trattasi rientrano tra quelle normate dalla parte V del D. Lgs 152/2006 per le quali la Giunta regionale con deliberazione n. 2166 del 11.07.2006 ha fornito i primi indirizzi per la sua corretta applicazione, prevedendo che l'autorizzazione all'installazione ed esercizio di un impianto con emissioni in atmosfera, venga rilasciata ricorrendo allo strumento della Conferenza di Servizi come disciplinata dalla L. 241/1990 e sue successive modifiche ed integrazioni.
In conformità alla deliberazione di Giunta regionale n. 1192 del 05.05.2009, il parere espresso dalla Commissione Tecnica Regionale sezione Ambiente (CTRA nel seguito) sull'argomento, viene riportato quale posizione dell'Amministrazione in seno alla Conferenza di Servizi dal rappresentante regionale che opera all'interno della stessa.
In accordo con quanto sopra espresso in data 30.03.2011 si è svolta presso la sede regionale di palazzo Linetti in Venezia, una prima conferenza di servizi istruttoria con la partecipazione - previa convocazione degli Enti competenti - dei rappresentanti del Comune di San Pietro in Cariano, della Ditta proponente con i propri progettisti, oltre i rappresentanti dell'Unità Complessa Tutela Atmosfera.
In detta circostanza, alla Ditta che ha illustrato l'iniziativa, sono state chieste precisazioni ed ulteriori documenti ad integrazione di quanto già presentato. Contestualmente è stato reso il parere tecnico della società Enel Distribuzione S.p.A. trasmesso con nota del 30.03.2011 con le seguenti indicazioni:
-la nuova connessione attiva verrà allacciata mediante connessione in cavo interrato in "entra -esce" da esistente Linea MT;
-andrà precisato nell'atto di autorizzazione che l'impianto di rete per la connessione entrerà a far parte della rete di distribuzione di proprietà del gestore di rete, con obbligo di connessione di terzi e che non dovrà essere rimosso con l'eventuale cessazione dell'impianto di produzione;
-tali opere saranno costruite, per espresso accordo con Enel Distribuzione come previsto dal Testo integrato per le Connessioni Attive - Tica, dall'autoproduttore;
-pertanto sarà necessario specificare nell'atto autorizzativo che l'autorizzazione alla costruzione delle opere di connessione alla rete viene rilasciata all'autoproduttore, mentre l'autorizzazione all'esercizio delle stesse, per quanto sopra riportato , viene rilasciata alla società Enel Distribuzione S.p.A.".
Nel corso della riunione il rappresentante del comune di San Pietro in Cariano ha dichiarato di "non aver nulla da eccepire sotto l'aspetto tecnico, esprimendo tuttavia perplessità circa l'opportunità di inserire motori a combustione in una zona con vincolo ambientale"
Il progetto completo delle integrazioni prodotte dalla Ditta il 15.06.2012 prot. n. 4271, il 22.06.2012 prot. n. 290570, il 24.07.2012 prot. n. 340266 è stato quindi esaminato dalla CTRA, di cui all'art. 11 della L.R. 33/1985, nella seduta del 25.07.2012, la quale con parere n. 3813 si è espressa favorevolmente con prescrizioni. Tale parere costituisce parte integrante del presente atto col nome di allegato A.
Il progetto trattato include la previsione tecnico-economica delle opere di messa in pristino dello stato dei luoghi interessati alla realizzazione dell'impianto pari a € 25.000,00 obbligo previsto dal D.Lgs 387/2003 art. 12 comma 4, a carico del soggetto titolare dell'autorizzazione a seguito della dismissione dell'impianto stesso. Nella previsione devono essere compresi oneri fiscali e spese tecniche nella misura del 10%, l'importo succitato ammonta dunque complessivamente a € 27.500,00.
A garanzia degli interventi di dismissione, la Giunta Regionale del Veneto con propria deliberazione n. 453 del 02.03.2010, ha stabilito il deposito di una fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari alla previsione tecnico - economica di tali opere da presentare prima dell'inizio dei lavori.
Tale obbligo è stato successivamente disciplinato dal Decreto 10 settembre 2010 "linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" precisando che la garanzia è stabilita in favore dell'amministrazione che sarà tenuta ad eseguire le opere di rimessa in pristino.
Con deliberazione n. 253 del 22.02.2012 la Giunta regionale ha definito nel dettaglio la disciplina delle garanzie per la rimessa in pristino, approvando nel contempo un modello unico di contratto di garanzia.
In data 12 settembre 2012 si è svolta, presso gli uffici regionali di Rio Tre Ponti, Dorsoduro 3494, in Venezia, la Conferenza di Servizi conclusiva alla quale, convocate le Amministrazioni competenti, hanno preso parte i rappresentanti della Ditta proponente con i propri progettisti, oltre i rappresentanti dell'Unità Complessa Tutela Atmosfera.
Nel corso dell'incontro sono stati resi noti i seguenti pareri:
-Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, la quale con nota prot. 5767 del 20/04/2011 in merito alla verifica della sussistenza di procedimenti ovvero di procedure in itinere ai sensi del Decreto Ministeriale 10 settembre 2010 punto 13.3 - Accertamento negativo, ha comunicato quanto segue." ...omissis.., esaminata la documentazione allegata, visti gli atti d'Ufficio, questa Soprintendenza comunica che nell'area oggetto di intervento non sussistono procedimenti di tutela in itinere, né procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici. Tuttavia, visto che in generale che il territorio di San Pietro in Cariano è assai ricco di testimonianze archeologiche, si ritiene opportuno suggerire comunque il controllo degli scavi da parte di operatori specializzati in campo archeologico, onde evitare, in caso di presenza di beni archeologici, eventuali danneggiamenti agli stessi con sospensione dei lavori e conseguenti aggravi. Si richiama in ogni caso all'obbligo di denuncia in caso di rinvenimenti archeologici di cui all'art. 90 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".
-Provincia di Verona con nota prot. 0057403 del 27/05/2011 ha trasmesso copia della determinazione n. 2332 del 27 maggio 2011- agli atti dell'ufficio - con la quale il dirigente dell'area manutenzione del patrimonio edilizio e della rete viaria provinciale ha espresso, per quanto di competenza ai sensi della Legge Regionale 6 settembre 1991 n. 24, parere favorevole per la connessione alla rete a media tensione dell'impianto in oggetto.
-Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto - Soprintendenza per i beni architettonici e Paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza la quale con nota prot. 24851 del 07/09/2012 ha comunicato quanto segue: "...omissis....considerato che le opere sono previste in aree soggette alla tutela di cui alla Parte III del D.Lgs 42/2004, si valuta quanto segue: l'intervento consiste nella realizzazione di un impianto di cogenerazione in una area fortemente caratterizzata da edifici industriali e priva di particolari caratteristiche paesaggistiche. Si prevede la costruzione in aderenza del fabbricato esistente di una cabina di ricezione e di cabine elettriche di trasformazione. L'approvvigionamento idrico e gli scarichi saranno effettuati tramite allaccio alla rete pubblica. Tutto quanto sopra richiamato e premesso; considerata l'impossibilità della scrivente di partecipare alla seduta in oggetto, si trasmette il seguente parere: in riferimento al progetto di cui trattasi, si esprime parere favorevole, al progetto sopra descritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, lettera n) del DPR 233/2007 e s.m. e i.".
- Arpav la quale con nota del 07.09.2012 prot. 101755 ha confermato il parere positivo con prescrizioni espresso nella C.T.R.A. del 25 luglio 2012.
- Provincia di Verona la quale con nota prot. 0095781 dell'11/09/2012 ha fornito precisazioni in merito alla determinazione n. 2332 del 27 maggio 2011:" in relazione alla nostra determinazione n. 2332 del 27 maggio 2011 ad oggetto "Presa d'atto del progetto della società Svicat Energy srl per la costruzione e l'esercizio in Comune di San Pietro in Cariano (Verona) di un impianto di cogenerazione alimentato ad olio vegetale e rilascio del parere favorevole alla realizzazione della connessione alla rete elettrica a media tensione" ed in particolare a quanto prescritto al punto 3, lettera b) del dispositivo, circa la necessità di acquisire il nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per le Comunicazioni, si comunica che la predetta prescrizione, come si evince dalla comunicazione del 7 settembre 2012 del tecnico della società proponente ing. Elisa Vincenti e dalla copia del documento posto in allegato, risulta soddisfatta". Contestualmente allega il nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le comunicazioni - Ispettorato territoriale Veneto - Settore III - Reti e Servizi di Comunicazione elettronica nel settore telefonico -prot. n. ITV/III4264/14410/RA di seguito riportato:"Vista l'istanza prot. 3980 ricevuto il 20/05/2011, con la quale codesta Società ha chiesto di poter attuare ai sensi del T.U. di legge sulle acque ed impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e del D.Lgs 259/03, le seguenti linee elettriche a media tensione per il trasporto e la distribuzione di energia:
nr. 1 tratto di linea in cavo interrato MT 20 kV per la connessione in entra/esce di nuova cabina in progetto a servizio di nr. 2 impianti a fonti rinnovabili fotovoltaico/cogenerazione alla linea elettrica esistente in Comune di San Pietro in Cariano (VR).
Si rilascia per quanto di competenza, il NULLA OSTA ALLA COSTRUZIONE delle linee sopraindicate alle seguenti condizioni:
1. Gli eventuali incroci e/o parallelismi con cavi di telecomunicazione che saranno rilevati durante l'esecuzione di lavori siano eseguiti secondo i progetti tipo già approvati da questo Ministero ed in ogni caso rispettando le norme CEI 11-17;
2. Gli eventuali effetti elettromagnetici non provochino danni o disturbi, alle linee di telecomunicazione a cose e/o persone (norme CEI 103/6, direttive e raccomandazioni del C.C.I.T.T.);
3. I dispersori di terra degli eventuali sostegni e cabine siano alle distanze di sicurezza, previsti dalle norme vigenti, dai cavi sotterranei di linee di telecomunicazione (circolare Ministero P.T. prot. n. LCI/67842/Fa del 25.5.1972);
4. Gli impianti di terra delle linee di telecomunicazione siano indipendenti da quelli dell'Ente Elettrico (circolare Ministero P.T. n. DCST/3/2/7900/42285/29440 del 18.2.1982 p. 4.3b);
5. Gli impianti di telecomunicazione allacciati alla rete pubblica, eventualmente installati nelle cabine A.T., rispondano alle prescrizioni di cui alla circolare del Ministero P.T. prot. LCI/U2/2/71571/SI del 13.3.1973;
6. Tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale fornita;
7. La dichiarazione sostitutiva del collaudo, prevista dalla Legge Regionale 6.9.1991 n. 24 (art. 14 c. 4) o il collaudo stesso siano eseguiti dopo un congruo periodo di esercizio, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso. Entro tre anni da quest'ultima data, lo scrivente Ministero dello Sviluppo Economico si riserva di segnalare eventuali anomali che fossero riscontrate sugli impianti TLC interessati dagli elettrodotti in oggetto;
8. L'esercizio delle linee A.T. inferiori a 100 KV dovrà avvenire con i neutri primari dei trasformatori isolati da terra.
La presente dichiarazione di Nulla Osta viene concessa in dipendenza all'ATTO DI SOTTOMISSIONE, rilasciato da TOSI CHRISTIAN registrato il 03/02/2009 presso l'Ufficio di Lecce nr. 498 serie 3°, senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico dal T.U. n. 1775 del 11.12.1933".
A conclusione della seduta, sulla scorta del progetto e della documentazione presentata dalla ditta, tenuto conto di pareri favorevoli degli Enti coinvolti, la Conferenza ha approvato la realizzazione dell'impianto proposto, con le prescrizioni riportate nel summenzionato parere della CTRA n. 3813 del 25.07.2012, di cui all'allegato A.
Il relatore, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTA la Legge 241 del 07.08.1990;
VISTO il Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003;
VISTO il Decreto Legislativo 152 del 03.04.2006;
VISTO il Decreto 10 settembre 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico;
VISTA la Legge regionale 33 del 16.04.1985;
VISTA la Legge regionale 11 del 13.04.2001;
VISTA la DGRV n. 2166 del 11.07.2006;
VISTA la DGRV n. 1192 del 05.05.2009;
VISTA la DGRV n. 453 del 02.03.2010;
VISTA la DGRV n. 253 del 22.02.2012;
VISTO il Parere n. 3813 espresso dalla CTRA (Commissione Tecnica Regionale Ambiente) nella seduta del 25.07.2012;
delibera
1.       di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2.       di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3.       di rilasciare alla ditta "SVICAT ENERGY S.r.l." con sede legale in via Caduti di Sabbiuno 1, Anzola dell'Emilia (BO) l'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a fonte rinnovabile del tipo olio vegetale con potenza elettrica pari a 840 kW e potenza termica nominale pari a 2002 kW, da realizzarsi in via dell'Artigianato in comune di San Pietro in Cariano (VR), in conformità alla documentazione progettuale agli atti della struttura regionale competente e nel rispetto delle prescrizioni espresse nel parere della CTRA n. 3813/2012 (allegato A), nonché delle determinazioni della conferenza di servizi del 18.06.2012;
4.       di autorizzare la ditta "SVICAT ENERGY Srl" alla costruzione dell'impianto di connessione alla rete elettrica il quale entrerà a far parte della rete di distribuzione di proprietà del gestore di rete, con obbligo di connessione di terzi e quindi non dovrà essere rimosso con l'eventuale cessazione dell'impianto di produzione di energia elettrica;
5.       di autorizzare Enel Distribuzione S.p.A., all'esercizio dell'impianto di connessione alla rete elettrica di distribuzione;
6.       di stabilire in 36 mesi, dal rilascio dell'autorizzazione, i termini di inizio lavori. E' altresì obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione del Veneto - U. C. Tutela Atmosfera e al Comune di San Pietro in Cariano (VR);
7.       di dichiarare che è in capo al titolare della presente autorizzazione l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto e che a tal fine la Ditta, ai sensi di quanto indicato nella deliberazione della Giunta regionale n. 253 del 22.02.2012, dovrà depositare, prima dell'inizio lavori, presso la Regione Veneto idonea fidejussione bancaria o assicurativa dell'importo di 
€ 27.500,00;
8.       di prescrivere alla ditta di trasmettere annualmente alla Regione Veneto - Unità di Progetto Energia, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello dell'esercizio, ai fini del monitoraggio previsto dall'art. 8 bis della legge n. 13 del 27.02.09, una relazione con i dati di produzione annua di energia elettrica e termica prodotta e utilizzata con ripartizione mensile;
9.       di incaricare la Direzione Tutela Ambiente - Unità Complessa Tutela Atmosfera dell'esecuzione del presente atto;
10.   di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e di trasmetterne copia alla ditta SVICAT ENERGY S.r.l., al Comune di San Pietro in Cariano (VR), alla Provincia di Verona, all'ARPAV all'Enel Distribuzione S.p.A., Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto - Soprintendenza per i beni architettonici e Paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, all'Agenzia delle Dogane - U.T.F. competente per territorio.
(seguono allegati)