Statuto


ART. 1 
E’ costituita l’Associazione non riconosciuta denominata “Comitato Fumane Futura”.
L’Associazione ha sede legale in Fumane via Sottoriva, 20.

ART. 2
L’Associazione è apartitica e senza scopi di lucro.
Esso persegue le finalità di tutelare, nell’ambito dei Comuni di Fumane, Marano, San Pietro in Cariano, Sant’Ambrogio di Valpolicella, Negrar, Sant’Anna d’Alfaedo: la salute, la qualità della vita, l’ambiente, la natura, il paesaggio, l’ecosistema, il corretto assetto urbanistico, i beni culturali, la preservazione dei luoghi da ogni forma di inquinamento.
All’uopo l’Associazione potrà:
promuovere ogni azione, iniziativa, attività, dibattito, manifestazione reputata necessaria od anche solo opportuna ai fini del conseguimento delle finalità associative; presentare istanze, ricorsi, memorie, perizie ed altri atti in tutte le sedi consentite in Italia e all’estero, sia dinanzi alle autorità amministrative anche partecipando ad eventuali procedimenti ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e sue modifiche e integrazioni, sia dinnanzi alle autorità giudiziarie amministrative, civili, penali, contabili e tributarie anche in ambito europeo e comunque internazionale; conferire incarichi a professionisti ed esperti.
L’Associazione intende operare nell’osservanza dei principi della Costituzione della Repubblica italiana e dell’ordinamento giuridico dello Stato e nel rispetto delle norme dell’Unione Europea.

ART. 3
Le entrate dell’Associazione sono costituite: dalle quote associative annuali, dalle elargizioni di enti e di privati-associati compresi, dal ricavato -al netto di oneri fiscali- delle lotterie autorizzate a norma di legge e dai proventi e sottoscrizioni derivanti da attività conviviali e di aggregazione organizzati dall’Associazione stessa previa decurtazione delle spese. L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 4
Possono far parte dell’Associazione i cittadini maggiorenni.
I Soci sono tenuti a versare la quota associativa annuale deliberata dall’Assemblea dei soci.
L’ammissione dei Soci avviene mediante domanda scritta del richiedente nella quale si dichiara di accettare senza riserve lo Statuto ed è deliberata dal Consiglio direttivo con votazione segreta.

ART. 5
Tutti i Soci hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare, di eleggere gli organi dell’Associazione e di recedere in qualunque momento dall’appartenenza all’Associazione. Tutti i Soci hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente Statuto e le risoluzioni prese dagli organi rappresentativi dell’Associazione e di pagare le quote sociali nell’ammontare fissato annualmente dall’Assemblea. 

ART. 6
Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea dei Soci; il Consiglio Direttivo; il Collegio dei Revisori dei Conti.
Tutti gli incarichi sono gratuiti, salvo il rimborso delle spese.

ART. 7
L’assemblea si compone degli associati in regola con il pagamento della quota associativa, si riunisce almeno due volte all’anno ed anche tutte le volte in cui ne faccia richiesta almeno un terzo degli associati o decida in tal senso il Consiglio direttivo ed ha competenza non esclusiva su tutte le questioni riguardanti l’attività dell’Associazione, approva il bilancio preventivo, il rendiconto consuntivo, la quota associativa annuale di ogni associato.
L’assemblea si riunisce con la presenza di almeno la metà più uno degli iscritti in regola con la quota associativa dell’anno in corso e con quelli arretrati che peraltro possono essere versati anche prima dell’assemblea; in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
L’assemblea, convocata in via straordinaria, con la maggioranza di due terzi dei presenti approva le eventuali modifiche al presente statuto, elegge il Consiglio direttivo e il Collegio dei Revisori dei conti ogni due anni, delibera lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio nonché dei residui attivi.
Non è ammesso il voto per delega né per corrispondenza.
L’avviso di convocazione con l’ordine del giorno deve essere comunicato dal Presidente agli associati almeno tre giorni prima della seduta per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica o per telegramma o per consegna personale.
Ove sussistano ragioni di urgenza il termine di cui al capoverso che precede può essere ridotto a un giorno.  
L’assemblea può essere convocata in ogni momento senza preavviso ed è validamente costituita se sono presenti tutti gli associati.

ART. 8
Il Consiglio direttivo è formato da nove associati eletti dall'assemblea. 
I componenti del Consiglio direttivo sono rieleggibili.
Il Consiglio direttivo è regolarmente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri, previa convocazione, da parte del presidente, da comunicarsi due giorni prima della riunione.
Il Consiglio direttivo potrà assumere tutte le determinazioni che riterrà necessarie o anche solo opportune per il perseguimento delle finalità associative con esclusione delle decisioni che competono per statuto esclusivamente all'assemblea.
Il Consiglio direttivo è convocato dal presidente ogniqualvolta questi lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno tre componenti del consiglio stesso.
Il Consiglio direttivo può essere convocato in ogni momento senza preavviso ed è validamente costituito se sono presenti tutti i consiglieri.
Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno il presidente e un vicepresidente e nomina il segretario-tesoriere anche al di fuori degli associati e del consiglio stesso.
Il vicepresidente sostituisce il presidente, anche negli atti scritti,  in caso di assenza o di dichiarato impedimento del presidente medesimo.
Il presidente o chi ne fa le veci ha la rappresentanza legale anche in giudizio dell’Associazione.

ART. 9
Il Collegio dei revisori dei conti è formato da cinque associati di cui tre revisori effettivi e due supplenti ed è regolarmente convocato con la presenza di almeno tre componenti.
La convocazione, a cura del presidente del Collegio, deve avvenire almeno due giorni prima della riunione. Il termine di preavviso non è richiesto qualora sia presente l'intero Collegio.
L’appartenenza al Collegio dei revisori dei Conti è incompatibile con l’appartenenza al Consiglio direttivo.

ART. 10
La durata dell’Associazione è illimitata.
L’eventuale scioglimento dell’Associazione dovrà essere deciso dall’Assemblea straordinaria convocata specificatamente ed ai sensi dell’art. 7 del presente Statuto. 
In caso di scioglimento, l’Assemblea straordinaria nomina un liquidatore che devolverà gli eventuali residui attivi ad organizzazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità. 

ART. 11
Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia di associazioni non riconosciute.