mercoledì 2 marzo 2011

Il Comitato Fumane Futura, l'Associazione Valpolicella 2000 e Legambiente vincono i ricorsi al TAR

E' stato accolto il ricorso al TAR presentato da Legambiente, Fumane Futura e associazione Valpolicella 2000 contro le autorizzazione rilasciate dalla Provincia al Cementificio di Fumane.
Stop all'impiego di rifiuti e stop al progetto di ammodernamento.
Una grande notizia per tutta la Valpolicella e un grazie ai tanti amici all'occasione sempre solidali. Naturalmente non si è concluso il percorso per un futuro diverso in valle.





N. 00360/2011 REG.PROV.COLL.

N. 02462/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)


ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2462 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Legambiente Onlus Associazione Nazionale, Associazione Valpolicella 2000, Associazione Comitato Fumane Futura, Fulvio Scamperle, Franco Scamperle, Anna Chiara Scamperle, Rossella Scamperle, Giuseppe Conchi, Tiziano Faccioli, Roberto Marchesini, rappresentati e difesi dagli avv. Maurizio Sartori e Antonio Sartori, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Venezia-Mestre, Calle del Sale, 33; 
contro
Provincia di Verona, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Carponi Schittar, Marta Dal Bosco, con domicilio eletto presso Luigi Carponi Schittar in Venezia-Mestre, via Filiasi, 57;
Comune di Fumane, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio,
Comune di Marano di Valpolicella, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio; 
nei confronti di
Industria Cementi Giovanni Rossi S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Annamaria Tassetto, Franco Zambelli, con domicilio eletto presso Franco Zambelli in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22; 
per l'annullamento
della delibera n. 153 del 6/8/2009 della Giunta Provinciale, avente ad oggetto il giudizio di compatibilità ambientale sul progetto relativo al progetto di ammodernamento della cementeria di Fumane presentato dalla ditta Industria Cementi Giovanni Rossi S.p.A. di Piacenza, ai sensi dell'art. 4 c. 3 della L.R. 26/3/1999 n. 10 e s.m.;
della delibera n. 159 del 20/8/2009 della Giunta Provinciale, avente ad oggetto il giudizio di compatibilità ambientale sul progetto di riduzione del consumo di materie prime naturali nel processo produttivo mediante utilizzo di rifiuti non pericolosi presso lo stabilimento ubicato in Comune di Fumane dalla ditta Industria Cementi Giovanni Rossi S.p.A. ai sensi dell'art. 26 d:lgs. 3/4/2006 n. 152;
della determinazione dirigenziale n. 4787 dell'1/9/2009 della Provincia di Verona che abilita la ditta Industria Cementi Giovanni Rossi alla realizzazione del progetto ed all'esercizio dell'impianto di recupero dei rifiuti con prescrizioni;
del verbale n. 222 del 15/5/2009 della Commissione Provinciale V.I.A.;
del verbale n. 206 del 28/11/2008 della Commissione Provinciale V.I.A.;
del verbale n. 227 del 26/6/2009 della Commissione Provinciale V.I.A. integrata;
del verbale della Conferenza Servizi del 27/5/2009.
Quanto ai motivi aggiunti la determinazione n. 1482/2010 del 19.3.2010 avente ad oggetto Autorizzazione Integrata Ambientale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Verona e di Industria Cementi Giovanni Rossi S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2010 il dott. Elvio Antonelli e uditi per le parti i difensori Antonio Sartori per la parte ricorrente, G. Biondaro, su delega di Carponi Schittar per la Provincia di Verona e F. Zambelli per la controinteressata Industria Cementi Giovanni Rossi spa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
I ricorrenti premettono in fatto che proprio nel cuore della Valpolicella, precisamente nel Comune di Fumane, l’Industria Cementi Rossi S.P.A abbia dato avvio a due parallele operazioni volte, l’una, ad un asserito ammodernamento di un cementificio già in attività nella zona; l’altra finalizzata alla riduzione del consumo delle materie prime naturali nel processo produttivo del cemento, da attuarsi attraverso l’utilizzo di rifiuti non pericolosi in luogo delle suddette materie prime.
Più precisamente in data 6.5.2008 la ditta Industria Cementi depositava una prima domanda e gli allegati del progetto definitivo e dello studio di impatto ambientale (SIA) per la “riduzione del consumo di materie prime naturali nel processo produttivo mediante l’utilizzo di rifiuti non pericolosi” presso lo stabilimento nel Comune di Fumane, onde ottenere la Valutazione di Impatto Ambientale.
Con una seconda richiesta in data 22.7.2008 chiedeva che contestualmente al giudizio di compatibilità ambientale di cui alla precedente domanda, trattandosi di progetto relativo alla gestione di rifiuti, venisse rilasciata anche l’approvazione del progetto ai sensi dell’art. 208 del D.Lvo 152/06 (autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero rifiuti) e della L.R. n. 3 del 2000 (norme in materia di gestione di rifiuti).
La Commissione VIA con verbale n. 190 del 26.6.2008 affidava l’istruttoria al gruppo di lavoro composto dai relatori arch. Frapporti, arch. Mazzon ed ing. Residori.
Con verbale n. 198 in data 18.9.2008 la Commissione Provinciale VIA svolgeva richiesta di documentazione integrativa.
In data 23.1.2009 la ditta Industria Cementi Giovanni Rossi, essendo in possesso di un’autorizzazione ambientale provvisoria ottenuta con decreto n. 24. del 4.9.2007 della Regione veneto, ha presentato alla provincia una terza istanza per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) definitiva, ai sensi del D.Lgs n. 59/05.
In data 4.2.2009 la Provincia comunicava l’avvio del procedimento AIA, specificando che la procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale sarebbe stata integrata all’interno della procedura VIA.
In data 9 febbraio 2009 si è riunita la Commissione Provinciale VIA integrata, (con funzioni di conferenza di servizi) per l’approvazione del procedimento istruttorio AIA.
Nel corso del procedimento relativo all’AIA si è tenuta la prima conferenza di servizi in data 16.4.2009.
In data 27.5.2009 veniva svolta la Conferenza dei Servizi conclusiva nel procedimento relativo all’AIA.
In data 26.6.2009 la Commissione Provinciale VIA, Integrata ai sensi dell’art. 23 L.R. 10/99 con il rappresentante del Comune di Fumane, ha espresso parere favorevole all’approvazione del progetto subordinatamente a prescrizioni contenute nella relazione e proposta di parere del gruppo istruttorio del 26.6.2009.
In data 20.8.2009 la Giunta provinciale ha deliberato, di formulare “ giudizio favorevole di compatibilità ambientale sul progetto relativo alla riduzione del consumo di materie prime naturali nel processo produttivo mediante utilizzo di rifiuti non pericolosi con le prescrizioni di cui al verbale n. 206 del 28 novembre 2008 della C0mmissione di VIA.
Con determina 4787/09 in data 1.9.2009, il dirigente del settore Ambiente della provincia di Verona, prendendo atto del parere favorevole della delibera di Giunta Provinciale n. 159 con prescrizioni e del parere n. 227 del 26.6.2009 approva ai sensi dell’art. 23 della L.R. n. 10/99 il progetto presentato e rilascia l’Autorizzazione Integrata Ambientale per quanto attiene la relazione dell’impianto di recupero rifiuti.
Parallelamente e contestualmente alla procedura per l’utilizzo dei rifiuti, l’Industria Cementi ha attivato una seconda procedura volta ad ottenere la VIA per l’ammodernamento dello stesso cementificio.
In data 13.5.2008 l’Industria Cementi depositava presso la Provincia di Verona la domanda con allegato il progetto.
La sostanza dell’ammodernamento concerne nella sostituzione dei forni Lepol e dei mulini di macinazione della materia prima con un nuovo forno con preriscaldatori a cicloni (torre cicloni) integrato con il mulino di macinazione in unica linea.
Gli aspetti relativi all’ammodernamento vengono evidenziati anche nelle relazioni ARPA del 13 giugno 2008 in cui, pur esprimendosi il favore per gli aspetti ambientali migliorativi derivanti dalla nuova tecnologia evidenzia l’impatto paesaggistico degli erigendi manufatti.
Con delibera di Consiglio comunale n. 20 del 26 giugno 2008, il Comune di Marano di Valpolicella, coinvolto nella procedura VIA ha approvato unitamente al Comune di Fumane il documento “Domanda di valutazione d’impatto ambientale del progetto di ammodernamento della Cementerai di Fumane, D. Lgs 152/2006 e s.m.i. Osservazioni dei comuni di Fumane e Marano di Valpolicella”.
Con delibera di Consiglio comunale n. 32 del 2 luglio 2008 il Comune di Fumane, quale Ente deputato a rilasciare il permesso di costruire relativo al progetto definitivo, approvava l’allegato 5 alla medesima delibera.
Il documento approvato dai Comuni di Marano e Fumane è stato acquisito nel corso di istruttoria VIA quale osservazione dei Comuni interessati, rappresentando un documento degli aspetti paesaggistici della zona interessata dal cementificio.
In data 3.9.2009 la ditta Industria Cementi Giovanni Rossi comunicava la volontà di procedere ad una revisione degli elaborati progettuali originariamente presentati; con la revisione progettuale l’Industria Cementi ha ricercato soluzioni per mitigare il vistoso impatto paesaggistico del nuovo progetto, anche in ossequio alle osservazioni giunte da parte dei Comuni interessati.
Con delibera n. 35 del 20.9.2009 il Comune di Fumane prendeva atto di uno studio di fattibilità presentato dalla Cementi Rossi contenente sei proposte alternative quali possibili soluzioni per la viabilità gravata dal traffico da e per il cementificio.
In data 15.5.2009 con verbale n. 222 la Commissione Provinciale VIA, pur considerate le risultanze istruttorie negative del gruppo di lavoro istruttorio, esprimeva parere favorevole con prescrizioni ai fini della compatibilità paesaggistica, imponendo l’acquisizione del parere favorevole della Soprintendenza, la realizzazione a carico del proponente di opere strutturali asseritamene approvate dal Consiglio comunale di Fumane con delibera n. 35 del 20.9.2008, oltre all’acquisizione anche dell’Autorizzazione Integrata Ambientale.
A sostegno del ricorso vengono dedotti i seguenti motivi:
Quanto alla procedura sull’ammodernamento dell’impianto:
1)eccesso di potere illogicità ed intrinseca contraddittorietà del provvedimento, violazione dell’art. 6, lett. e) L. 241/90, violazione della L.R. n. 10/99, in particolare degli art. 1 e 2.
Viene rilevato che l’autorità deliberante si è discostata dai risultati dell’istruttoria senza motivare in modo adeguato la propria decisione difforme dalla stessa.
2)difetto di motivazione, violazione della L.R. n. 10/99, in particolare dell’art. 1.
Viene rilevato che l’unica motivazione rinvendibile nei provvedimenti impugnati risulta essere quella negativa espressa dal gruppo di lavoro ed allegata al verbale n. 222 del 15.5.2009 della Commissione provinciale VIA, a propria volta richiamato nella deliberazione di Giunta provinciale n. 153/09.
Si rileva al riguardo che l’art. 1 della L.R. n. 10/99 indica le finalità e quindi la ratio della disciplina VIA.
3)eccesso di potere per erroneità e/o falsa rappresentazione dei presupposti, difetto di istruttoria e motivazione.
Viene rilevato che il progetto revisionato presenta delle condizioni addirittura peggiorative di quello originario.
4)Difetto di competenza.
Viene rilevato che anche dello scavo delle 95.00 tonnellate di roccia doveva essere investita la Regione, non essendo competente la Provincia a svolgere sullo stesso alcuna valutazione d’impatto ambientale.
5)Eccesso di potere per falsa rappresentazione ovvero erronea rappresentazione dei presupposti, difetto e/o illogicità di istruttoria e di motivazione.
Viene rilevato che la delibera comunale n. 35/2008 non è stata considerata idonea a superare le criticità rilevate in punto di viabilità con ciò concretando una palese contraddizione tra risultanze istruttorie e quanto poi deliberato.
Inoltre viene rilevato che la Commissione ha apposto come condizione la realizzazione di opere infrastrutturali che si suppongono indicate nella citata deliberazione comunale n. 35/2008, la quale però non contiene nulla di tutto ciò.
6)Violazione di legge, art. 26, comma 4, L. 152/2006 Difetto di motivazione.
Viene ritenuto illegittimo che in sede deliberativa, sia per quanto emerge nel verbale n. 222 del 15.5.2009 della Commissione provinciale VIA, sia nella delibera di Giunta provinciale n. 153/2009, l’acquisizione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale sia stata prevista come condizione di efficacia della VIA.
La stessa rappresenterebbe al contrario un presupposto per l’emanazione della valutazione di impatto ambientale.
7)Violazione di legge, in particolare dell’art. 24 comma 5, D.Lvo 152/2006, difetto di motivazione.
I provvedimenti impugnati si limitano a citare le osservazioni pervenute dalle associazioni ricorrenti, senza prendere in alcun modo posizione sulle medesime.
8)Violazione di Legge, in particolare dell’art. 25 D.Lvo 152/2006.
Il provvedimento impugnato è frutto di una procedura di VIA monca in quanto priva del necessario apporto partecipativo della Soprintendenza.
Quanto alle procedure sul progetto di utilizzo dei rifiuti:
9)Eccesso di potere per erronea rappresentazione dei presupposti e difetto di motivazione.
L’industria Cementi ha fornito all’amministrazione dei dati non corrispondenti a verità circa i quantitativi di rifiuti già autorizzati, non mettendo l’amministrazione stessa in grado di compiere una valutazione compiuta e su dati reali.
10)Eccesso di potere, erronea rappresentazione dei presupposti, difetto di istruttoria, inintelligibilità e comunque illogicità della motivazione.
L’Industria Cementi ha fornito all’Amministrazione dati che hanno determinato un’istruttoria fuorviata in merito all’incidenza del traffico pesante sulle strettissime vie d’accesso al cementificio, le quali oltretutto tagliano in due il Comune di Fumane.
11)Eccesso di potere, erronea rappresentazione dei presupposti e difetto di istruttoria.
Viene evidenziato il difetto di istruttoria in cui è incorsa l’amministrazione nell’omettere la produzione delle risultanze mediche e statistiche dal 2000 ad oggi, periodo di attività di coincenerimento nella cementerai.
12)Eccesso di potere, difetto di motivazione e/o comunque illogicità della motivazione.
Viene evidenziata l’erroneità dei presupposti in cui è incorsa l’Amministrazione valutando disgiuntamente i due progetti, che al contrario si compenetrano necessariamente.
13)violazione art. 208, comma 7, D.Lvo n. 152/06.
Viene rilevato che relativamente all’autorizzazione del trattamento dei rifiuti in regime ordinario doveva procedersi al giudizio di compatibilità paesaggistica, con l’intervento della Soprintendenza, in relazione allo specifico vincolo a tutela della Valpolicella, di cui al D.M. 23 maggio 1957, apposto ex legge 29 giugno 1939, n. 1497, quantomeno partecipando alla conferenza di servizi di cui al comma 3 del medesimo art. 208.
14)Eccesso di potere, difetto di motivazione e comunque contraddittorietà della motivazione.
Viene rilevato che la delibera di Giunta si è limitata al solo parere di compatibilità ambientale relativo alla prima istanza di VIA e ciò perché se ad essa dovesse ricondursi anche il procedimento di cui alla seconda istanza di autorizzazione del progetto, formulata ai sensi dell’art. 208 del D.Lvo 152/06, non si comprenderebbe perché dalla medesima delibera siano scomparse le numerose prescrizioni di cui al verbale n. 277 del 26.6.2009.
Parimenti la determina dirigenziale n. 4787/09, approva il progetto, senza menzionare e richiamare le prescrizioni di cui ai punti 1 e 2 della proposta di parere formulata in sede istruttoria e poi recepita dalla Commissione VIA Integrata di cui al verbale n. 277 del 26.6.2009.
15)Difetto di potere, abnormità del provvedimento.
Nel verbale 27.5.2009 della Conferenza dei Servizi non si ravvisa alcun riferimento ad un ipotesi di AIA finalizzata alla durata dell’esercizio provvisorio per il periodo strettamente necessario all’effettuazione del collaudo funzionale, così come invece risulta nella determinazione dirigenziale del 1.9.2009.
16)Violazione della Legge Regionale 3 del 2000 art. 22, comma 2, lett. d), assenza piano di sicurezza.
Il progetto non contiene un piano di sicurezza che disponga le procedure da adottarsi in caso di incidente grave che si estenda al perimetro esterno dello stabilimento.
Con i motivi aggiunti viene rilevato che da ultimo, la Provincia di Verona, Settore ambiente – servizio tutela e valorizzazione ambientale, con determinazione n. 1482/2010 del 19 marzo 2010 ha rilasciato l’Autorizzazione Integrata Ambientale.
Quest’ultimo provvedimento viene ritenuto illegittimo per i seguenti motivi:
1)Eccesso di potere per erronea rappresentazione dei presupposti e difetto di motivazione.
Viene riproposto il motivo n. 9 del ricorso originario.
2)Eccesso di potere, difetto e/o comunque illogicità della motivazione, contraddittorietà illogicità ed incongruità delle risultanze istruttorie e delle motivazioni dei provvedimenti sino ad oggi impugnati.
Viene riproposto il motivo n. 12 del ricorso originario.
3)Difetto di competenza, eccesso di potere, difetto di motivazione.
Viene riproposto il motivo n. 13 del ricorso originario.
Si sono costituiti in giudizio la provincia di Verona e l’Industria Cementi Giovanni Rossi S.p.A. le quali hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso (e dei motivi aggiunti) e ne hanno constatato nel merito la fondatezza.
DIRITTO
In via preliminare vanno esaminate le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla Provincia di Verona e dalla società controinteressata.
Le eccezioni devono essere disattese.
Quanto all'eccezione sollevata nei confronti dell'Associazione Nazionale Legambiente nessun dubbio che detta associazione alla luce dei suoi compiti statutari e dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349 (articolo che include espressamente l'associazione Legambiente fra quelle legittimate ad impugnare provvedimenti che incidono sull'ambiente) nonché della successiva legge 15 maggio 1997 n. 127 (articolo 17 comma 46) debba ritenersi legittimata ad impugnare gli atti in questione attesa l'evidente incidenza che gli stessi atti hanno sull'ambiente e sul paesaggio.
Debbono ritenersi legittimate anche le associazioni locali “Valpolicella 2000” e “Comitato Fumane Futura” atteso il loro indubbio radicamento sul territorio della Valpolicella e il loro fine statutario (dagli statuti si evince che le due associazioni sono preposte in principalità alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente).In disparte poi la circostanza che le suddette associazioni hanno partecipato al procedimento oggetto del presente giudizio e quindi anche per questo ulteriore profilo fattuale deve ritenersi la loro legittimazione ad agire.
Sulla legittimazione ad agire delle associazioni locali (che perseguono la tutela dell'ambiente) ad impugnare atti amministrativi che incidono sull'ambiente nel quale sono localizzate, la giurisprudenza amministrativa è ormai consolidata (confronta fra tutte Consiglio di Stato, quinta sezione, 23 aprile 2007 n. 1830).
Devono peraltro ritenersi legittimati anche le singole persone fisiche ricorrenti atteso che tutte hanno comprovato in atti di abitare in prossimità del cementificio in questione per cui deve ritenersi sussistente nella specie il requisito della c.d."vicinitas" e cioè il requisito che la giurisprudenza ritiene necessario ai fini della legittimazione ad impugnare atti che coinvolgono interessi di valenza paesaggistico-ambientale.
Va rigettata anche l'ulteriore eccezione di inammissibilità sollevata dalla società Cementi Rossi in quanto nella specie, all'evidenza, non vengono dedotte censure di merito.
Nel merito il ricorso è fondato.
Ed invero sul progetto di ammodernamento, i Comuni di Marano di Valpolicella e di Fumane hanno evidenziato, in sede di partecipazione al procedimento, il valore del paesaggio rurale e vitivinicolo della Valpolicella, il valore storico del locale santuario di Santa Maria Valverde, gli scavi archeologici finalizzati alla ricerca del vicino tempio di Minerva e del castello Scaligero nonché i rilevantissimi elementi di criticità paesaggistica (che sarebbero rinvenibili da tutti i siti di osservazione) causati dalla nuova torre del forno a cicloni.
In particolare viene fra l'altro rilevato che "un elemento industriale come la torre, nella configurazione di progetto, appare alterare in maniera irrimediabile il panorama e con esso anche il significato popolare di quel luogo " e che "se quel luogo perdesse tale connotato, esso verrebbe snaturato, compiendo, con questo, un'azione che interrompe una storia secolare che trasuda dalle rocce del colle e dai ritrovamenti archeologici ancor oggi visibili" e infine che "il manufatto, unico nel suo genere, senza esempi analoghi in tutta la provincia di Verona, appare non conforme alle caratteristiche architettoniche degli interventi antropici realizzati in Valpolicella. Esso infatti non realizza l'auspicata fusione dell'opera della natura con quella dell'uomo".
Ebbene pur a fronte degli evidenziati profili di criticità i due Comuni poi, in modo apodittico, esprimono parere favorevole, seppur condizionato alla realizzazione di poco significativi correttivi al progetto (spostamento del manufatto a ridosso del colle Scarin, rotazione verso sud ovest del piano scale e creazione di un rilievo di 20/25 m.).
Rilevantissimi elementi di criticità emergono anche dall'istruttoria del gruppo di lavoro di tre membri nominato nell'ambito della Commissione di Valutazione di Impatto Ambientale; istruttoria poi allegata al verbale della Commissione del 15 maggio 2009.
Tale gruppo di lavoro, che ha valutato il progetto alla luce delle modifiche richieste dai due Comuni, dopo aver chiarito che sul progetto andava comunque acquisita l'autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, ha rilevato che "la principale fonte di pressione è rappresentata dalla nuova torre di cicloni di altezza pari a 103 m e delle infrastrutture ad essa correlate che, nonostante le migliorie nel nuovo progetto, risulterebbero altamente impattanti dal punto di vista paesaggistico" e che "il parziale miglioramento altimetrico della torre a cicloni, così come proposto nel nuovo progetto, risulta insufficiente come misura di mitigazione anche in relazione agli ulteriori impatti sulla matrice geomorfologia-paesaggistica per la necessità dello sbancamento di 95.000 mc. di rocce (da introdurre parzialmente nel ciclo produttivo con ovvi benefici, in parte riutilizzate per costruire un rilievo che riduce ne la visibilità dalla chiesa di S. Maria Valverde) e la sottrazione di un’area boschiva vincolata per cui non si ravvisano opportune opere di compensazione.
In relazione alla tematica della viabilità, si ritiene che uno sviluppo del cementificio inciderebbe sull’esistente problema di attraversamento dei mezzi commerciali pesanti dell’abitato di Fumane che avviene lungo Viale Verona ossia lungo un tratto di strada della SP 33 “del Pastello”. Tale aumento comporterebbe un peggioramento della situazione attuale, anche in materia di sicurezza, che già crea problemi ai residenti con un punto particolarmente critico individuabile nell’intersezione fra SP 33 “del Pastello” e SP 33b “della Crocietta”.Non si ravvisano opportune misure mitigativo/compensatorie nella documentazione del progetto proposto”.
Ebbene pur a fronte di una tale istruttoria evidenziante così tanti profili critici dal punto di vista paesaggistico, la Commissione Provinciale di V.I.A. (peraltro senza la presenza di due dei tre membri del gruppo ristretto), in difetto di ogni motivazione in ordine alle ragioni per le quali si riteneva comunque di superare tali profili di criticità evidenziati dal predetto gruppo, ha espresso parere favorevole alla realizzazione del progetto, limitandosi a richiedere soltanto la realizzazione di alcune opere viarie così com'erano state individuate con delibera del consiglio comunale di Fumane.
Ad avviso del Collegio nella specie si è all’evidenza realizzata una palese incongruità tra le risultanze istruttorie e la determinazione finale nonché un'evidente carenza motivazionale sulle ragioni che imponevano, nonostante le negative risultanze istruttorie, di realizzare comunque il progetto in questione.
Tali contraddittorietà e tali carenze motivazionali si debbono ravvisare anche con riguardo alla successiva e definitiva delibera di Giunta Provinciale n. 153 del 6 agosto 2009 dal momento che con tale delibera ci si è limitati a fare proprie, in modo acritico, le risultanze della Commissione.
Le svolte argomentazioni consentono di accogliere il ricorso non solo nella parte relativa al progetto di ammodernamento ma anche nella parte relativa all'impugnazione del provvedimento autorizzativo all'utilizzo dei rifiuti non pericolosi (Delibera G.P. n. 159 del 20.8.2009), e ciò perché il progetto di ammodernamento in quanto rivolto all'introduzione di migliori tecnologie del ciclo produttivo si pone come presupposto indispensabile del nuovo processo di utilizzazione dei rifiuti.
D'altro canto è la stessa difesa della società Cementi Rossi ad ammettere (in memoria) che "l'investimento di capitali da parte della resistente risulta finalizzato all'introduzione della migliore tecnologia sopravvenuta e ad oggi disponibile con evidenti positive ricadute in tema di prevenzione e tutela ambientale" e che "al contrario la conservazione del compendio nello Stato attuale contribuisce ad un peggioramento del sito circostante".
Per le ragioni su esposte deve ritenersi, ovviamente,a sua volta illegittima per invalidità derivata (e comunque caducata) anche la conseguente ed esecutiva determina dirigenziale n. 4787 del 4.9.2009 nonché la successiva determinazione della Giunta Provinciale di Verona n. 1482/10 del 19 marzo 2010 (impugnata con i motivi aggiunti) avente ad oggetto "autorizzazione integrata ambientale”. Anche tale autorizzazione è stata adottata sul presupposto della legittimità dei progetti di ammodernamento e di riduzione del consumo di materie prime naturali e pertanto deve ritenersi anch’essa affetta da invalidità derivata..
In forza delle svolte argomentazioni il ricorso e i collegati motivi aggiunti vanno pertanto accolti e per l'effetto va disposto l'annullamento di tutti gli atti con gli stessi impugnati.
Il carattere assorbente delle censure esaminate consente di non esaminare gli ulteriori motivi dedotti.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie sia il ricorso principale sia i motivi aggiunti e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Di Nunzio, Presidente
Elvio Antonelli, Consigliere, Estensore
Marco Morgantini, Primo Referendario


L'ESTENSOREIL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/03/2011
IL SEGRETARIO

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