martedì 20 novembre 2012

Impianto a biomasse a San Pietro In Cariano?



Bur n. 95 del 20 novembre 2012


Materia: Energia e industria
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2231 del 06 novembre 2012
Ditta "Svicat Energy S.r.l." - Autorizzazione unica alla costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a fonte rinnovabile del tipo olio vegetale con potenza elettrica pari a 840 kW e potenza termica nominale di circa 2 MW, da realizzarsi nel Comune di San Pietro in Cariano (VR). D.Lgs 387/2003; D.Lgs 152/2006.
Note per la trasparenza:
Autorizzazione ad installare ed esercire un impianto per la produzione di energia elettrica e termica attraverso la combustione di fonti rinnovabili.

L
'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.
La società "SVICAT ENERGY S.r.l." con sede legale in via Caduti di Sabbiuno 1, Anzola dell'Emilia (BO), in data 21.02.2011 ha presentato istanza, ai sensi del D.Lgs 387/2003, alla Regione del Veneto per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a fonte rinnovabile.
L'impianto utilizzerà come combustibile olio vegetale grezzo di varia provenienza quale olio di girasole, di colza o simili e verrà realizzato in via dell'Artigianato, nella zona industriale del comune di San Pietro in Cariano (VR). Lo stesso sarà costituito da due motori endotermici a ciclo diesel con potenza termica nominale complessiva di 2002 kW accoppiati a generatori per la produzione complessiva di 840 kWe che sarà ceduta totalmente in rete.
Giova ricordare che la legge regionale 13 aprile 2001 n. 11, all'art. 42 comma 2 bis, ha stabilito che è di competenza regionale il rilascio dell'autorizzazione all'installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica inferiori a 300 MW.
Le emissioni dell'impianto di cui trattasi rientrano tra quelle normate dalla parte V del D. Lgs 152/2006 per le quali la Giunta regionale con deliberazione n. 2166 del 11.07.2006 ha fornito i primi indirizzi per la sua corretta applicazione, prevedendo che l'autorizzazione all'installazione ed esercizio di un impianto con emissioni in atmosfera, venga rilasciata ricorrendo allo strumento della Conferenza di Servizi come disciplinata dalla L. 241/1990 e sue successive modifiche ed integrazioni.
In conformità alla deliberazione di Giunta regionale n. 1192 del 05.05.2009, il parere espresso dalla Commissione Tecnica Regionale sezione Ambiente (CTRA nel seguito) sull'argomento, viene riportato quale posizione dell'Amministrazione in seno alla Conferenza di Servizi dal rappresentante regionale che opera all'interno della stessa.
In accordo con quanto sopra espresso in data 30.03.2011 si è svolta presso la sede regionale di palazzo Linetti in Venezia, una prima conferenza di servizi istruttoria con la partecipazione - previa convocazione degli Enti competenti - dei rappresentanti del Comune di San Pietro in Cariano, della Ditta proponente con i propri progettisti, oltre i rappresentanti dell'Unità Complessa Tutela Atmosfera.
In detta circostanza, alla Ditta che ha illustrato l'iniziativa, sono state chieste precisazioni ed ulteriori documenti ad integrazione di quanto già presentato. Contestualmente è stato reso il parere tecnico della società Enel Distribuzione S.p.A. trasmesso con nota del 30.03.2011 con le seguenti indicazioni:
-la nuova connessione attiva verrà allacciata mediante connessione in cavo interrato in "entra -esce" da esistente Linea MT;
-andrà precisato nell'atto di autorizzazione che l'impianto di rete per la connessione entrerà a far parte della rete di distribuzione di proprietà del gestore di rete, con obbligo di connessione di terzi e che non dovrà essere rimosso con l'eventuale cessazione dell'impianto di produzione;
-tali opere saranno costruite, per espresso accordo con Enel Distribuzione come previsto dal Testo integrato per le Connessioni Attive - Tica, dall'autoproduttore;
-pertanto sarà necessario specificare nell'atto autorizzativo che l'autorizzazione alla costruzione delle opere di connessione alla rete viene rilasciata all'autoproduttore, mentre l'autorizzazione all'esercizio delle stesse, per quanto sopra riportato , viene rilasciata alla società Enel Distribuzione S.p.A.".
Nel corso della riunione il rappresentante del comune di San Pietro in Cariano ha dichiarato di "non aver nulla da eccepire sotto l'aspetto tecnico, esprimendo tuttavia perplessità circa l'opportunità di inserire motori a combustione in una zona con vincolo ambientale"
Il progetto completo delle integrazioni prodotte dalla Ditta il 15.06.2012 prot. n. 4271, il 22.06.2012 prot. n. 290570, il 24.07.2012 prot. n. 340266 è stato quindi esaminato dalla CTRA, di cui all'art. 11 della L.R. 33/1985, nella seduta del 25.07.2012, la quale con parere n. 3813 si è espressa favorevolmente con prescrizioni. Tale parere costituisce parte integrante del presente atto col nome di allegato A.
Il progetto trattato include la previsione tecnico-economica delle opere di messa in pristino dello stato dei luoghi interessati alla realizzazione dell'impianto pari a € 25.000,00 obbligo previsto dal D.Lgs 387/2003 art. 12 comma 4, a carico del soggetto titolare dell'autorizzazione a seguito della dismissione dell'impianto stesso. Nella previsione devono essere compresi oneri fiscali e spese tecniche nella misura del 10%, l'importo succitato ammonta dunque complessivamente a € 27.500,00.
A garanzia degli interventi di dismissione, la Giunta Regionale del Veneto con propria deliberazione n. 453 del 02.03.2010, ha stabilito il deposito di una fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari alla previsione tecnico - economica di tali opere da presentare prima dell'inizio dei lavori.
Tale obbligo è stato successivamente disciplinato dal Decreto 10 settembre 2010 "linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" precisando che la garanzia è stabilita in favore dell'amministrazione che sarà tenuta ad eseguire le opere di rimessa in pristino.
Con deliberazione n. 253 del 22.02.2012 la Giunta regionale ha definito nel dettaglio la disciplina delle garanzie per la rimessa in pristino, approvando nel contempo un modello unico di contratto di garanzia.
In data 12 settembre 2012 si è svolta, presso gli uffici regionali di Rio Tre Ponti, Dorsoduro 3494, in Venezia, la Conferenza di Servizi conclusiva alla quale, convocate le Amministrazioni competenti, hanno preso parte i rappresentanti della Ditta proponente con i propri progettisti, oltre i rappresentanti dell'Unità Complessa Tutela Atmosfera.
Nel corso dell'incontro sono stati resi noti i seguenti pareri:
-Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, la quale con nota prot. 5767 del 20/04/2011 in merito alla verifica della sussistenza di procedimenti ovvero di procedure in itinere ai sensi del Decreto Ministeriale 10 settembre 2010 punto 13.3 - Accertamento negativo, ha comunicato quanto segue." ...omissis.., esaminata la documentazione allegata, visti gli atti d'Ufficio, questa Soprintendenza comunica che nell'area oggetto di intervento non sussistono procedimenti di tutela in itinere, né procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici. Tuttavia, visto che in generale che il territorio di San Pietro in Cariano è assai ricco di testimonianze archeologiche, si ritiene opportuno suggerire comunque il controllo degli scavi da parte di operatori specializzati in campo archeologico, onde evitare, in caso di presenza di beni archeologici, eventuali danneggiamenti agli stessi con sospensione dei lavori e conseguenti aggravi. Si richiama in ogni caso all'obbligo di denuncia in caso di rinvenimenti archeologici di cui all'art. 90 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".
-Provincia di Verona con nota prot. 0057403 del 27/05/2011 ha trasmesso copia della determinazione n. 2332 del 27 maggio 2011- agli atti dell'ufficio - con la quale il dirigente dell'area manutenzione del patrimonio edilizio e della rete viaria provinciale ha espresso, per quanto di competenza ai sensi della Legge Regionale 6 settembre 1991 n. 24, parere favorevole per la connessione alla rete a media tensione dell'impianto in oggetto.
-Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto - Soprintendenza per i beni architettonici e Paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza la quale con nota prot. 24851 del 07/09/2012 ha comunicato quanto segue: "...omissis....considerato che le opere sono previste in aree soggette alla tutela di cui alla Parte III del D.Lgs 42/2004, si valuta quanto segue: l'intervento consiste nella realizzazione di un impianto di cogenerazione in una area fortemente caratterizzata da edifici industriali e priva di particolari caratteristiche paesaggistiche. Si prevede la costruzione in aderenza del fabbricato esistente di una cabina di ricezione e di cabine elettriche di trasformazione. L'approvvigionamento idrico e gli scarichi saranno effettuati tramite allaccio alla rete pubblica. Tutto quanto sopra richiamato e premesso; considerata l'impossibilità della scrivente di partecipare alla seduta in oggetto, si trasmette il seguente parere: in riferimento al progetto di cui trattasi, si esprime parere favorevole, al progetto sopra descritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, lettera n) del DPR 233/2007 e s.m. e i.".
- Arpav la quale con nota del 07.09.2012 prot. 101755 ha confermato il parere positivo con prescrizioni espresso nella C.T.R.A. del 25 luglio 2012.
- Provincia di Verona la quale con nota prot. 0095781 dell'11/09/2012 ha fornito precisazioni in merito alla determinazione n. 2332 del 27 maggio 2011:" in relazione alla nostra determinazione n. 2332 del 27 maggio 2011 ad oggetto "Presa d'atto del progetto della società Svicat Energy srl per la costruzione e l'esercizio in Comune di San Pietro in Cariano (Verona) di un impianto di cogenerazione alimentato ad olio vegetale e rilascio del parere favorevole alla realizzazione della connessione alla rete elettrica a media tensione" ed in particolare a quanto prescritto al punto 3, lettera b) del dispositivo, circa la necessità di acquisire il nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per le Comunicazioni, si comunica che la predetta prescrizione, come si evince dalla comunicazione del 7 settembre 2012 del tecnico della società proponente ing. Elisa Vincenti e dalla copia del documento posto in allegato, risulta soddisfatta". Contestualmente allega il nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le comunicazioni - Ispettorato territoriale Veneto - Settore III - Reti e Servizi di Comunicazione elettronica nel settore telefonico -prot. n. ITV/III4264/14410/RA di seguito riportato:"Vista l'istanza prot. 3980 ricevuto il 20/05/2011, con la quale codesta Società ha chiesto di poter attuare ai sensi del T.U. di legge sulle acque ed impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e del D.Lgs 259/03, le seguenti linee elettriche a media tensione per il trasporto e la distribuzione di energia:
nr. 1 tratto di linea in cavo interrato MT 20 kV per la connessione in entra/esce di nuova cabina in progetto a servizio di nr. 2 impianti a fonti rinnovabili fotovoltaico/cogenerazione alla linea elettrica esistente in Comune di San Pietro in Cariano (VR).
Si rilascia per quanto di competenza, il NULLA OSTA ALLA COSTRUZIONE delle linee sopraindicate alle seguenti condizioni:
1. Gli eventuali incroci e/o parallelismi con cavi di telecomunicazione che saranno rilevati durante l'esecuzione di lavori siano eseguiti secondo i progetti tipo già approvati da questo Ministero ed in ogni caso rispettando le norme CEI 11-17;
2. Gli eventuali effetti elettromagnetici non provochino danni o disturbi, alle linee di telecomunicazione a cose e/o persone (norme CEI 103/6, direttive e raccomandazioni del C.C.I.T.T.);
3. I dispersori di terra degli eventuali sostegni e cabine siano alle distanze di sicurezza, previsti dalle norme vigenti, dai cavi sotterranei di linee di telecomunicazione (circolare Ministero P.T. prot. n. LCI/67842/Fa del 25.5.1972);
4. Gli impianti di terra delle linee di telecomunicazione siano indipendenti da quelli dell'Ente Elettrico (circolare Ministero P.T. n. DCST/3/2/7900/42285/29440 del 18.2.1982 p. 4.3b);
5. Gli impianti di telecomunicazione allacciati alla rete pubblica, eventualmente installati nelle cabine A.T., rispondano alle prescrizioni di cui alla circolare del Ministero P.T. prot. LCI/U2/2/71571/SI del 13.3.1973;
6. Tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale fornita;
7. La dichiarazione sostitutiva del collaudo, prevista dalla Legge Regionale 6.9.1991 n. 24 (art. 14 c. 4) o il collaudo stesso siano eseguiti dopo un congruo periodo di esercizio, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso. Entro tre anni da quest'ultima data, lo scrivente Ministero dello Sviluppo Economico si riserva di segnalare eventuali anomali che fossero riscontrate sugli impianti TLC interessati dagli elettrodotti in oggetto;
8. L'esercizio delle linee A.T. inferiori a 100 KV dovrà avvenire con i neutri primari dei trasformatori isolati da terra.
La presente dichiarazione di Nulla Osta viene concessa in dipendenza all'ATTO DI SOTTOMISSIONE, rilasciato da TOSI CHRISTIAN registrato il 03/02/2009 presso l'Ufficio di Lecce nr. 498 serie 3°, senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico dal T.U. n. 1775 del 11.12.1933".
A conclusione della seduta, sulla scorta del progetto e della documentazione presentata dalla ditta, tenuto conto di pareri favorevoli degli Enti coinvolti, la Conferenza ha approvato la realizzazione dell'impianto proposto, con le prescrizioni riportate nel summenzionato parere della CTRA n. 3813 del 25.07.2012, di cui all'allegato A.
Il relatore, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTA la Legge 241 del 07.08.1990;
VISTO il Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003;
VISTO il Decreto Legislativo 152 del 03.04.2006;
VISTO il Decreto 10 settembre 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico;
VISTA la Legge regionale 33 del 16.04.1985;
VISTA la Legge regionale 11 del 13.04.2001;
VISTA la DGRV n. 2166 del 11.07.2006;
VISTA la DGRV n. 1192 del 05.05.2009;
VISTA la DGRV n. 453 del 02.03.2010;
VISTA la DGRV n. 253 del 22.02.2012;
VISTO il Parere n. 3813 espresso dalla CTRA (Commissione Tecnica Regionale Ambiente) nella seduta del 25.07.2012;
delibera
1.       di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2.       di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3.       di rilasciare alla ditta "SVICAT ENERGY S.r.l." con sede legale in via Caduti di Sabbiuno 1, Anzola dell'Emilia (BO) l'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a fonte rinnovabile del tipo olio vegetale con potenza elettrica pari a 840 kW e potenza termica nominale pari a 2002 kW, da realizzarsi in via dell'Artigianato in comune di San Pietro in Cariano (VR), in conformità alla documentazione progettuale agli atti della struttura regionale competente e nel rispetto delle prescrizioni espresse nel parere della CTRA n. 3813/2012 (allegato A), nonché delle determinazioni della conferenza di servizi del 18.06.2012;
4.       di autorizzare la ditta "SVICAT ENERGY Srl" alla costruzione dell'impianto di connessione alla rete elettrica il quale entrerà a far parte della rete di distribuzione di proprietà del gestore di rete, con obbligo di connessione di terzi e quindi non dovrà essere rimosso con l'eventuale cessazione dell'impianto di produzione di energia elettrica;
5.       di autorizzare Enel Distribuzione S.p.A., all'esercizio dell'impianto di connessione alla rete elettrica di distribuzione;
6.       di stabilire in 36 mesi, dal rilascio dell'autorizzazione, i termini di inizio lavori. E' altresì obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione del Veneto - U. C. Tutela Atmosfera e al Comune di San Pietro in Cariano (VR);
7.       di dichiarare che è in capo al titolare della presente autorizzazione l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto e che a tal fine la Ditta, ai sensi di quanto indicato nella deliberazione della Giunta regionale n. 253 del 22.02.2012, dovrà depositare, prima dell'inizio lavori, presso la Regione Veneto idonea fidejussione bancaria o assicurativa dell'importo di 
€ 27.500,00;
8.       di prescrivere alla ditta di trasmettere annualmente alla Regione Veneto - Unità di Progetto Energia, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello dell'esercizio, ai fini del monitoraggio previsto dall'art. 8 bis della legge n. 13 del 27.02.09, una relazione con i dati di produzione annua di energia elettrica e termica prodotta e utilizzata con ripartizione mensile;
9.       di incaricare la Direzione Tutela Ambiente - Unità Complessa Tutela Atmosfera dell'esecuzione del presente atto;
10.   di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e di trasmetterne copia alla ditta SVICAT ENERGY S.r.l., al Comune di San Pietro in Cariano (VR), alla Provincia di Verona, all'ARPAV all'Enel Distribuzione S.p.A., Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto - Soprintendenza per i beni architettonici e Paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, all'Agenzia delle Dogane - U.T.F. competente per territorio.
(seguono allegati)

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