Materia: Energia e industria
DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA REGIONALE n.
2231 del 06 novembre 2012
Ditta "Svicat Energy S.r.l." -
Autorizzazione unica alla costruzione e l'esercizio di un impianto di
produzione di energia elettrica alimentato a fonte rinnovabile del tipo olio
vegetale con potenza elettrica pari a 840 kW e potenza termica nominale di
circa 2 MW, da realizzarsi nel Comune di San Pietro in Cariano (VR). D.Lgs
387/2003; D.Lgs 152/2006.
Note per la trasparenza:
|
Autorizzazione ad installare ed esercire
un impianto per la produzione di energia elettrica e termica attraverso la
combustione di fonti rinnovabili.
|
L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.
La società "SVICAT ENERGY
S.r.l." con sede legale in via Caduti di Sabbiuno 1, Anzola dell'Emilia
(BO), in data 21.02.2011 ha presentato istanza, ai sensi del D.Lgs 387/2003,
alla Regione del Veneto per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed
esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a fonte
rinnovabile.
L'impianto utilizzerà come combustibile
olio vegetale grezzo di varia provenienza quale olio di girasole, di colza o
simili e verrà realizzato in via dell'Artigianato, nella zona industriale del
comune di San Pietro in Cariano (VR). Lo stesso sarà costituito da due motori
endotermici a ciclo diesel con potenza termica nominale complessiva di 2002 kW
accoppiati a generatori per la produzione complessiva di 840 kWe che sarà
ceduta totalmente in rete.
Giova ricordare che la legge regionale
13 aprile 2001 n. 11, all'art. 42 comma 2 bis, ha stabilito che è di competenza
regionale il rilascio dell'autorizzazione all'installazione ed esercizio di
impianti di produzione di energia elettrica inferiori a 300 MW.
Le emissioni dell'impianto di cui
trattasi rientrano tra quelle normate dalla parte V del D. Lgs 152/2006 per le
quali la Giunta regionale con deliberazione n. 2166 del 11.07.2006 ha fornito i
primi indirizzi per la sua corretta applicazione, prevedendo che
l'autorizzazione all'installazione ed esercizio di un impianto con emissioni in
atmosfera, venga rilasciata ricorrendo allo strumento della Conferenza di
Servizi come disciplinata dalla L. 241/1990 e sue successive modifiche ed
integrazioni.
In conformità alla deliberazione di
Giunta regionale n. 1192 del 05.05.2009, il parere espresso dalla Commissione
Tecnica Regionale sezione Ambiente (CTRA nel seguito) sull'argomento, viene
riportato quale posizione dell'Amministrazione in seno alla Conferenza di
Servizi dal rappresentante regionale che opera all'interno della stessa.
In accordo con quanto sopra espresso in
data 30.03.2011 si è svolta presso la sede regionale di palazzo Linetti in
Venezia, una prima conferenza di servizi istruttoria con la partecipazione -
previa convocazione degli Enti competenti - dei rappresentanti del Comune di
San Pietro in Cariano, della Ditta proponente con i propri progettisti, oltre i
rappresentanti dell'Unità Complessa Tutela Atmosfera.
In detta circostanza, alla Ditta che ha
illustrato l'iniziativa, sono state chieste precisazioni ed ulteriori documenti
ad integrazione di quanto già presentato. Contestualmente è stato reso il
parere tecnico della società Enel Distribuzione S.p.A. trasmesso con nota del
30.03.2011 con le seguenti indicazioni:
-la nuova connessione attiva
verrà allacciata mediante connessione in cavo interrato in "entra
-esce" da esistente Linea MT;
-andrà precisato nell'atto di
autorizzazione che l'impianto di rete per la connessione entrerà a far parte
della rete di distribuzione di proprietà del gestore di rete, con obbligo di
connessione di terzi e che non dovrà essere rimosso con l'eventuale cessazione
dell'impianto di produzione;
-tali opere saranno costruite, per
espresso accordo con Enel Distribuzione come previsto dal Testo integrato per
le Connessioni Attive - Tica, dall'autoproduttore;
-pertanto sarà necessario specificare
nell'atto autorizzativo che l'autorizzazione alla costruzione delle opere di
connessione alla rete viene rilasciata all'autoproduttore, mentre l'autorizzazione
all'esercizio delle stesse, per quanto sopra riportato , viene rilasciata alla
società Enel Distribuzione S.p.A.".
Nel corso della riunione il
rappresentante del comune di San Pietro in Cariano ha dichiarato di "non aver nulla da eccepire sotto l'aspetto tecnico, esprimendo
tuttavia perplessità circa l'opportunità di inserire motori a combustione in
una zona con vincolo ambientale"
Il progetto completo delle
integrazioni prodotte dalla Ditta il 15.06.2012 prot. n. 4271, il 22.06.2012
prot. n. 290570, il 24.07.2012 prot. n. 340266 è stato quindi esaminato dalla
CTRA, di cui all'art. 11 della L.R. 33/1985, nella seduta del 25.07.2012, la
quale con parere n. 3813 si è espressa favorevolmente con prescrizioni. Tale
parere costituisce parte integrante del presente atto col nome di allegato
A.
Il progetto trattato include la
previsione tecnico-economica delle opere di messa in pristino dello stato dei
luoghi interessati alla realizzazione dell'impianto pari a € 25.000,00 obbligo
previsto dal D.Lgs 387/2003 art. 12 comma 4, a carico del soggetto titolare
dell'autorizzazione a seguito della dismissione dell'impianto stesso. Nella
previsione devono essere compresi oneri fiscali e spese tecniche nella misura
del 10%, l'importo succitato ammonta dunque complessivamente a € 27.500,00.
A garanzia degli interventi di
dismissione, la Giunta Regionale del Veneto con propria deliberazione n. 453
del 02.03.2010, ha stabilito il deposito di una fideiussione bancaria o
assicurativa di importo pari alla previsione tecnico - economica di tali opere
da presentare prima dell'inizio dei lavori.
Tale obbligo è stato successivamente
disciplinato dal Decreto 10 settembre 2010 "linee guida per
l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"
precisando che la garanzia è stabilita in favore dell'amministrazione che sarà
tenuta ad eseguire le opere di rimessa in pristino.
Con deliberazione n. 253 del 22.02.2012
la Giunta regionale ha definito nel dettaglio la disciplina delle garanzie per
la rimessa in pristino, approvando nel contempo un modello unico di contratto
di garanzia.
In data 12 settembre 2012 si è svolta,
presso gli uffici regionali di Rio Tre Ponti, Dorsoduro 3494, in Venezia, la
Conferenza di Servizi conclusiva alla quale, convocate le Amministrazioni
competenti, hanno preso parte i rappresentanti della Ditta proponente con i
propri progettisti, oltre i rappresentanti dell'Unità Complessa Tutela
Atmosfera.
Nel corso dell'incontro sono stati resi
noti i seguenti pareri:
-Soprintendenza per i Beni
Archeologici del Veneto, la quale con nota prot. 5767 del 20/04/2011 in merito
alla verifica della sussistenza di procedimenti ovvero di procedure in itinere
ai sensi del Decreto Ministeriale 10 settembre 2010 punto 13.3 - Accertamento
negativo, ha comunicato quanto segue." ...omissis.., esaminata la
documentazione allegata, visti gli atti d'Ufficio, questa Soprintendenza
comunica che nell'area oggetto di intervento non sussistono procedimenti di
tutela in itinere, né procedure di accertamento della sussistenza di beni
archeologici. Tuttavia, visto che in generale che il territorio di San Pietro
in Cariano è assai ricco di testimonianze archeologiche, si ritiene opportuno
suggerire comunque il controllo degli scavi da parte di operatori specializzati
in campo archeologico, onde evitare, in caso di presenza di beni archeologici,
eventuali danneggiamenti agli stessi con sospensione dei lavori e conseguenti
aggravi. Si richiama in ogni caso all'obbligo di denuncia in caso di
rinvenimenti archeologici di cui all'art. 90 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42".
-Provincia di Verona con nota prot.
0057403 del 27/05/2011 ha trasmesso copia della determinazione n. 2332 del 27
maggio 2011- agli atti dell'ufficio - con la quale il dirigente dell'area
manutenzione del patrimonio edilizio e della rete viaria provinciale ha
espresso, per quanto di competenza ai sensi della Legge Regionale 6 settembre
1991 n. 24, parere favorevole per la connessione alla rete a media tensione
dell'impianto in oggetto.
-Direzione regionale per i beni
culturali e paesaggistici del Veneto - Soprintendenza per i beni architettonici
e Paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza la quale con nota
prot. 24851 del 07/09/2012 ha comunicato quanto segue: "...omissis....considerato che le opere sono previste in aree soggette
alla tutela di cui alla Parte III del D.Lgs 42/2004, si valuta quanto segue:
l'intervento consiste nella realizzazione di un impianto di cogenerazione in
una area fortemente caratterizzata da edifici industriali e priva di
particolari caratteristiche paesaggistiche. Si prevede la costruzione in
aderenza del fabbricato esistente di una cabina di ricezione e di cabine
elettriche di trasformazione. L'approvvigionamento idrico e gli scarichi
saranno effettuati tramite allaccio alla rete pubblica. Tutto quanto sopra
richiamato e premesso; considerata l'impossibilità della scrivente di
partecipare alla seduta in oggetto, si trasmette il seguente parere: in
riferimento al progetto di cui trattasi, si esprime parere favorevole, al
progetto sopra descritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3,
lettera n) del DPR 233/2007 e s.m. e i.".
- Arpav la quale con nota del 07.09.2012
prot. 101755 ha confermato il parere positivo con prescrizioni espresso nella
C.T.R.A. del 25 luglio 2012.
- Provincia di Verona la quale con
nota prot. 0095781 dell'11/09/2012 ha fornito precisazioni in merito alla
determinazione n. 2332 del 27 maggio 2011:" in
relazione alla nostra determinazione n. 2332 del 27 maggio 2011 ad oggetto
"Presa d'atto del progetto della società Svicat Energy srl per la
costruzione e l'esercizio in Comune di San Pietro in Cariano (Verona) di un
impianto di cogenerazione alimentato ad olio vegetale e rilascio del parere
favorevole alla realizzazione della connessione alla rete elettrica a media
tensione" ed in particolare a quanto prescritto al punto 3, lettera b) del
dispositivo, circa la necessità di acquisire il nulla osta del Ministero dello
Sviluppo Economico, Dipartimento per le Comunicazioni, si comunica che la
predetta prescrizione, come si evince dalla comunicazione del 7 settembre 2012
del tecnico della società proponente ing. Elisa Vincenti e dalla copia del
documento posto in allegato, risulta soddisfatta".
Contestualmente allega il nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico -
Dipartimento per le comunicazioni - Ispettorato territoriale Veneto - Settore
III - Reti e Servizi di Comunicazione elettronica nel settore telefonico -prot.
n. ITV/III4264/14410/RA di seguito riportato:"Vista l'istanza prot. 3980
ricevuto il 20/05/2011, con la quale codesta Società ha chiesto di poter
attuare ai sensi del T.U. di legge sulle acque ed impianti elettrici n. 1775
del 11.12.1933 e del D.Lgs 259/03, le seguenti linee elettriche a media
tensione per il trasporto e la distribuzione di energia:
nr. 1 tratto di linea in cavo interrato MT
20 kV per la connessione in entra/esce di nuova cabina in progetto a servizio
di nr. 2 impianti a fonti rinnovabili fotovoltaico/cogenerazione alla linea
elettrica esistente in Comune di San Pietro in Cariano (VR).
Si rilascia per quanto di competenza, il
NULLA OSTA ALLA COSTRUZIONE delle linee sopraindicate alle seguenti condizioni:
1. Gli eventuali incroci e/o parallelismi
con cavi di telecomunicazione che saranno rilevati durante l'esecuzione di
lavori siano eseguiti secondo i progetti tipo già approvati da questo Ministero
ed in ogni caso rispettando le norme CEI 11-17;
2. Gli
eventuali effetti elettromagnetici non provochino danni o disturbi, alle linee
di telecomunicazione a cose e/o persone (norme CEI 103/6, direttive e
raccomandazioni del C.C.I.T.T.);
3. I dispersori di terra degli eventuali
sostegni e cabine siano alle distanze di sicurezza, previsti dalle norme
vigenti, dai cavi sotterranei di linee di telecomunicazione (circolare
Ministero P.T. prot. n. LCI/67842/Fa del 25.5.1972);
4. Gli
impianti di terra delle linee di telecomunicazione siano indipendenti da quelli
dell'Ente Elettrico (circolare Ministero P.T. n. DCST/3/2/7900/42285/29440 del
18.2.1982 p. 4.3b);
5. Gli impianti di telecomunicazione
allacciati alla rete pubblica, eventualmente installati nelle cabine A.T.,
rispondano alle prescrizioni di cui alla circolare del Ministero P.T. prot.
LCI/U2/2/71571/SI del 13.3.1973;
6. Tutte
le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione
progettuale fornita;
7. La dichiarazione sostitutiva del
collaudo, prevista dalla Legge Regionale 6.9.1991 n. 24 (art. 14 c. 4) o il
collaudo stesso siano eseguiti dopo un congruo periodo di esercizio, e comunque
non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio
dell'impianto stesso. Entro tre anni da quest'ultima data, lo scrivente Ministero
dello Sviluppo Economico si riserva di segnalare eventuali anomali che fossero
riscontrate sugli impianti TLC interessati dagli elettrodotti in oggetto;
8. L'esercizio delle linee A.T. inferiori
a 100 KV dovrà avvenire con i neutri primari dei trasformatori isolati da
terra.
La presente dichiarazione di Nulla Osta
viene concessa in dipendenza all'ATTO DI SOTTOMISSIONE, rilasciato da TOSI
CHRISTIAN registrato il 03/02/2009 presso l'Ufficio di Lecce nr. 498 serie 3°,
senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i
diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico dal T.U. n. 1775 del
11.12.1933".
A conclusione della seduta, sulla
scorta del progetto e della documentazione presentata dalla ditta, tenuto conto
di pareri favorevoli degli Enti coinvolti, la Conferenza ha approvato la
realizzazione dell'impianto proposto, con le prescrizioni riportate nel
summenzionato parere della CTRA n. 3813 del 25.07.2012, di cui all'allegato A.
Il relatore, conclude la propria relazione
e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA
REGIONALE
UDITO il relatore, incaricato
dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, quarto
comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTA la Legge 241 del 07.08.1990;
VISTO il Decreto Legislativo 387 del
29.12.2003;
VISTO il Decreto Legislativo 152 del
03.04.2006;
VISTO il Decreto 10 settembre 2010 del
Ministero dello Sviluppo Economico;
VISTA la Legge regionale 33 del
16.04.1985;
VISTA la Legge regionale 11 del
13.04.2001;
VISTA la DGRV n. 2166 del 11.07.2006;
VISTA la DGRV n. 1192 del 05.05.2009;
VISTA la DGRV n. 453 del 02.03.2010;
VISTA la DGRV n. 253 del 22.02.2012;
VISTO il Parere n. 3813 espresso dalla
CTRA (Commissione Tecnica Regionale Ambiente) nella seduta del 25.07.2012;
delibera
1. di dare atto che le premesse costituiscono
parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che la presente
deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3.
di rilasciare alla ditta "SVICAT ENERGY S.r.l." con sede legale in
via Caduti di Sabbiuno 1, Anzola dell'Emilia (BO) l'autorizzazione alla
realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica
alimentato a fonte rinnovabile del tipo olio vegetale con potenza elettrica
pari a 840 kW e potenza termica nominale pari a 2002 kW, da realizzarsi in via
dell'Artigianato in comune di San Pietro in Cariano (VR), in conformità alla
documentazione progettuale agli atti della struttura regionale competente e nel
rispetto delle prescrizioni espresse nel parere della CTRA n. 3813/2012 (allegato A), nonché delle determinazioni della
conferenza di servizi del 18.06.2012;
4. di autorizzare la ditta "SVICAT
ENERGY Srl" alla costruzione dell'impianto di connessione alla rete
elettrica il quale entrerà a far parte della rete di distribuzione di proprietà
del gestore di rete, con obbligo di connessione di terzi e quindi non dovrà
essere rimosso con l'eventuale cessazione dell'impianto di produzione di
energia elettrica;
5. di autorizzare Enel Distribuzione
S.p.A., all'esercizio dell'impianto di connessione alla rete elettrica di
distribuzione;
6. di stabilire in 36 mesi, dal
rilascio dell'autorizzazione, i termini di inizio lavori. E' altresì obbligo
dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione del Veneto - U. C. Tutela
Atmosfera e al Comune di San Pietro in Cariano (VR);
7. di dichiarare che è in capo al
titolare della presente autorizzazione l'obbligo alla rimessa in pristino dello
stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto e che a tal fine la
Ditta, ai sensi di quanto indicato nella deliberazione della Giunta regionale
n. 253 del 22.02.2012, dovrà depositare, prima dell'inizio lavori, presso la
Regione Veneto idonea fidejussione bancaria o assicurativa dell'importo di
€ 27.500,00;
€ 27.500,00;
8. di prescrivere alla ditta di
trasmettere annualmente alla Regione Veneto - Unità di Progetto Energia, entro
il 31 gennaio dell'anno successivo a quello dell'esercizio, ai fini del
monitoraggio previsto dall'art. 8 bis della legge n. 13 del 27.02.09, una relazione
con i dati di produzione annua di energia elettrica e termica prodotta e
utilizzata con ripartizione mensile;
9. di incaricare la Direzione Tutela
Ambiente - Unità Complessa Tutela Atmosfera dell'esecuzione del presente atto;
10. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale
della Regione Veneto e di trasmetterne copia alla ditta SVICAT ENERGY S.r.l.,
al Comune di San Pietro in Cariano (VR), alla Provincia di Verona, all'ARPAV
all'Enel Distribuzione S.p.A., Soprintendenza per i Beni Archeologici del
Veneto, alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del
Veneto - Soprintendenza per i beni architettonici e Paesaggistici per le
province di Verona, Rovigo e Vicenza, all'Agenzia delle Dogane - U.T.F. competente
per territorio.
(seguono allegati)
Nessun commento:
Posta un commento