giovedì 10 maggio 2012

Nuovo STOP al revamping di Monselice

IL TAR ACCOGLIE IL RICORSO DEI COMUNI DI ESTE E BAONE E BLOCCA ANCORA IL REVAMPING DI ITALCEMENTI DI MONSELICE

Con la sentenza 651/2012 pubblicata ieri, il TAR Veneto accoglie il ricorso dei Comuni di Este e Baone nelle sue parti essenziali e per effetto annulla l'autorizzazione paesaggistica rilasciata dall'Ente Parco Regionale dei Colli Euganei in data 13 Dicembre 2010 prot. n° 13161 e la delibera della Giunta Provinciale di Padova n° 316 in data 29 Dicembre 2010, avente ad oggetto il giudizio di compatibilità ambientale per il progetto Italcementi S.P.A..

Inoltre condanna l'Ente Parco Regionale dei Colli Euganei al pagamento, a favore di parte ricorrente, della somma complessiva di Euro 4.000/00 (quattromila/00).

La sentenza contenuta in 20 pagine respinge molte delle eccezioni sollevate da Italcementi, ma in particolare evidenzia che la sentenza del Consiglio di Stato n° 1185 del 2012 non influenza questo giudizio, trattandosi di ricorsi proposti da parti distinte (Comitati prima e Comuni adesso). Ribadisce l'incompatibilità dei cementifici con il Piano Ambientale e ne evidenzia il forte impatto paesaggistico. Su questo punto i Giudici evidenziano che il Presidente dell'Ente Parco ha rilasciato l'autorizzazione paesaggistica nonostante la Commissione Tecnica del 29 Settembre 2010, avesse espresso a maggioranza parere contrario all'intervento in quanto presentava un forte impatto visivo e strutturale.

Sotto attenzione anche la Convenzione siglata da Comune di Monselice, Ente Parco e Italcementi dove il collegio evidenzia come la: "convenzione prevede che Italcementi versi all'Ente Parco, per interventi di interesse pubblico volti al miglioramento di aree compromesse nonché alla messa in sicurezza di fronti collinari, la somma di un milione di euro. Si tratta di una cifra cospicua, non imposta da disposizioni di legge. La destinazione della somma non è specificamente connessa ad eventi provocati per effetto dell'intervento approvat.(…). Si pone conseguentemente il dubbio che la somma che Italcementi si è obbligata a pagare, per finalità di interesse pubblico, costituisca un motivo di persuasione, affinchè il Presidente dell'Ente Parco procedesse al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica impugnata, anche a costo di rilasciare un'autorizzazione paesaggistica illegittima".

E così nel dispositivo di sentenza possiamo leggere che il TAR: "Trasmette la presente sentenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova, ai fini della verifica se l'illegittimo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica impugnata abbia comportato la commissione di reati, in specie di abuso d'ufficio di cui all'art. 323 del cod. pen…."


La sentenza: http://www.altreconomia.it/allegati/contenuti/phpkJyBNR4460.pdf

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